FEDIMI | ECONOMIA E PROPOSTE LEGISLATIVE | 13 OTTOBRE 2026

Una proposta di svincolo parziale e condizionato del Fondo di garanzia debiti commerciali degli enti locali, per attivare interventi già programmati senza istituire nuovi incentivi.

Dalla disponibilità contabile all’economia reale

Nel percorso di approfondimento FEDIMI sulla crescita e sul PIL di equilibrio, e in continuità con il dossier organico già trasmesso al MIMIT, il tema delle risorse immobilizzate merita una proposta specifica. La domanda tecnica è quali quote di bilancio possano essere rese utilizzabili prima, senza cancellare le garanzie per i creditori e senza attribuire al semplice accantonamento il valore di denaro immediatamente spendibile.

FEDIMI propone un intervento statale puntuale sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145: consentire ai comuni, alle province e alle città metropolitane finanziariamente equilibrati uno svincolo infrannuale limitato delle quote pregresse del Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), dopo due trimestri consecutivi di regolarità comprovata. La destinazione sarebbe circoscritta a spese non permanenti per lavori, beni e servizi relativi a interventi già programmati, affidati secondo le regole ordinarie del mercato pubblico.

Il beneficio per il settore privato passa attraverso commesse e pagamenti: imprese di manutenzione, fornitori, professionisti e operatori tecnologici possono ricevere domanda effettiva e corrispettivi. Non si tratta di un fondo di credito alle imprese né di una garanzia bancaria: il FGDC comprime la capacità di spesa degli enti per favorire pagamenti regolari. [1–2]

Il quadro vigente: uno svincolo esiste già

I commi 859 e seguenti della legge n. 145/2018 collegano l’accantonamento al mancato rispetto dei parametri sui debiti commerciali e sui ritardi di pagamento. Il comma 862 impedisce impegni e pagamenti sul Fondo; il comma 863 disciplina il suo adeguamento e la liberazione delle quote accantonate. [1]

La deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 20/SEZAUT/2025/QMIG consente la liberazione nell’anno immediatamente successivo a quello di rispetto dei requisiti, in sede di rendiconto dell’anno appena chiuso. La proposta FEDIMI interviene prima di questa verifica annuale, con una facoltà parziale e ulteriori cautele. Richiede quindi una modifica legislativa espressa; non può essere realizzata con una semplice delibera dell’ente. [2]

Una misura selettiva: liberare solo ciò che è sostenibile

Lo svincolo proposto riguarderebbe esclusivamente quote FGDC già risultanti dall’ultimo rendiconto approvato e ancora accantonate. Resterebbe escluso l’accantonamento dell’esercizio corrente, dovuto per le irregolarità dell’anno precedente. Il limite del 50% è una scelta prudenziale della proposta, da sottoporre a valutazione tecnico-finanziaria, non un parametro già previsto dalla legge.

La presenza di un accantonamento non prova la disponibilità di cassa. Prima di qualsiasi utilizzo occorrerebbe verificare un risultato disponibile non negativo, la copertura degli altri accantonamenti obbligatori e la liquidità libera effettiva, al netto delle somme vincolate e delle esigenze già impegnate. Il meccanismo non riguarderebbe FCDE, fondi contenzioso, anticipazioni di liquidità, fondi pensionistici o risorse PNRR: hanno natura e vincoli differenti.

La regolarità sarebbe misurata nei due trimestri consecutivi immediatamente precedenti la richiesta. Per evitare una selezione opportunistica delle fatture, l’indicatore includerebbe quelle scadute e non pagate secondo le metodologie applicabili alla PCC. Si aggiungerebbe un requisito più severo delle ordinarie soglie sullo stock: assenza, alla chiusura di entrambi i trimestri e alla data della deliberazione, di debiti commerciali scaduti non contestati.

I crediti realmente contestati resterebbero sottoposti alle regole ordinarie, con motivazione documentata e verifica dei revisori. Una contestazione tardiva o strumentale non potrebbe diventare un mezzo per ottenere lo svincolo. Il controllo dovrebbe inoltre riguardare le comunicazioni e gli obblighi di trasparenza: nessun accesso per gli enti che non alimentano correttamente la piattaforma.

Come la proposta aiuta le imprese

La quota liberata finanzierebbe interventi già presenti negli strumenti di programmazione dell’ente, nei casi in cui tale programmazione è richiesta, ma ancora privi dell’impegno di spesa: manutenzioni straordinarie, adeguamenti impiantistici, digitalizzazione una tantum e riqualificazioni. Resterebbero necessari la progettazione, le autorizzazioni e l’affidamento secondo il D.Lgs. n. 36/2023. La norma rimuoverebbe un vincolo finanziario; non renderebbe automaticamente cantierabile un progetto.

La destinazione sarebbe coerente con la natura delle spese e con le priorità dell’articolo 187 del TUEL. Prima di attivare nuove commesse, l’ente dovrebbe assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti, degli equilibri e dei pagamenti contrattuali già dovuti. Le risorse potrebbero sostituire una fonte finanziaria del programma solo con contestuale riduzione della precedente copertura, evitando duplicazioni.

Sono esclusi trasferimenti discrezionali alle imprese, contributi a fondo perduto e nuovi impegni permanenti di personale. Gli operatori privati riceverebbero il corrispettivo di prestazioni contrattuali, selezionate secondo le regole di concorrenza, non un beneficio assegnato per appartenenza a un settore o a un’associazione.

Proposta di testo normativo

Articolo unico – Svincolo infrannuale condizionato delle quote pregresse del Fondo di garanzia debiti commerciali degli enti locali

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 863 è inserito il seguente: «863-bis. Ferma restando la liberazione ordinaria prevista dal comma 863, i comuni, le province e le città metropolitane possono deliberare, nell’esercizio in corso, lo svincolo parziale delle quote del Fondo di garanzia debiti commerciali risultanti dall’ultimo rendiconto approvato e ancora accantonate, entro il limite complessivo annuale del 50 per cento delle medesime quote. È escluso lo svincolo dell’accantonamento dovuto nell’esercizio in corso ai sensi del comma 862.

Lo svincolo è ammesso esclusivamente quando: a) l’ente abbia approvato e trasmesso i bilanci e i rendiconti nei termini di legge, non presenti un risultato di amministrazione disponibile negativo e non sia in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; b) nei due trimestri consecutivi immediatamente precedenti la deliberazione, conclusi nell’esercizio in corso, l’indicatore di ritardo dei pagamenti commerciali, calcolato anche sulle fatture scadute non pagate secondo le metodologie della piattaforma dei crediti commerciali, sia non superiore a zero; c) alle date di chiusura dei medesimi trimestri e alla data della deliberazione non risultino debiti commerciali scaduti non contestati; d) siano adempiuti gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dai commi 867 e 868 e sia completata la riconciliazione delle risultanze contabili con la piattaforma dei crediti commerciali.

Il responsabile finanziario attesta il rispetto delle condizioni, la congruità di tutti gli accantonamenti obbligatori e la disponibilità di cassa libera sufficiente a sostenere gli utilizzi proposti, assicurando prioritariamente i pagamenti delle obbligazioni già assunte e gli equilibri di competenza e di cassa. L’organo di revisione rilascia un parere motivato sulle attestazioni e sulla documentazione delle eventuali contestazioni dei crediti. Lo svincolo non è ammesso in assenza del parere favorevole.

Le quote svincolate sono iscritte in un’apposita componente vincolata del risultato di amministrazione e applicate al bilancio con deliberazione consiliare esclusivamente per spese non permanenti relative a lavori, beni e servizi destinati a interventi già programmati. Restano ferme le priorità e i limiti di utilizzo del risultato di amministrazione previsti dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli obblighi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la disciplina degli affidamenti pubblici. Sono esclusi nuovi oneri permanenti, contributi alle imprese e qualsiasi duplicazione di copertura finanziaria.

Prima di ogni nuovo impegno sulle quote svincolate, il responsabile finanziario conferma il permanere delle condizioni previste dal presente comma. Il venir meno delle condizioni sospende immediatamente i nuovi impegni e comporta, con variazione di bilancio entro trenta giorni, il riaccantonamento delle somme non impegnate. Sono salvaguardati gli impegni legittimamente assunti e i pagamenti dovuti. Restano integri gli obblighi di accantonamento del successivo esercizio previsti dai commi 859 e seguenti.

La deliberazione e le attestazioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente e trasmesse alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce le modalità di calcolo trimestrale, verifica, classificazione contabile e monitoraggio. La facoltà di svincolo è esercitabile dalla pubblicazione del decreto».

2. La disposizione si applica agli utilizzi deliberati dopo la sua entrata in vigore e non sana svincoli precedentemente disposti in violazione della disciplina applicabile. Il decreto di cui al comma 1 coordina la nuova componente vincolata con gli schemi del D.Lgs. n. 118/2011 e disciplina il rientro alla liberazione ordinaria delle quote non utilizzate.

Esempio: dal vincolo a una commessa effettiva

Si consideri un comune con 1 milione di euro di quote FGDC pregresse nell’ultimo rendiconto approvato. Il limite teorico di svincolo sarebbe 500.000 euro. Se la liquidità libera compatibile con le obbligazioni già assunte e con gli equilibri fosse 320.000 euro e gli interventi ammissibili finanziabili fossero 250.000 euro, l’utilizzo non potrebbe superare 250.000 euro. La norma non autorizzerebbe a spendere il mezzo milione teorico.

L’importo potrebbe attivare una manutenzione straordinaria già programmata, dopo progettazione e gara. Almeno 750.000 euro rimarrebbero inizialmente accantonati; l’obbligo di accantonamento corrente resterebbe distinto e integralmente dovuto. Non sarebbe corretto moltiplicare questo esempio per il numero dei comuni: solo dati effettivi su quote pregresse, cassa, requisiti e programmi consentirebbero una stima nazionale.

Finanza pubblica: nessuna promessa di neutralità automatica

La proposta non istituisce nuovi stanziamenti statali né garanzie di credito. Tuttavia anticipare l’utilizzo di un avanzo può anticipare spese effettive e peggiorare i saldi rispetto al profilo previsto a legislazione vigente. L’assenza di un nuovo trasferimento statale non dimostra l’invarianza finanziaria. È quindi necessaria una relazione tecnica verificata dal MEF, con effetti annuali su indebitamento netto, fabbisogno e debito, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e dell’articolo 17 della legge n. 196/2009. [3]

Per spese già registrate secondo la competenza economica, il pagamento modifica soprattutto la liquidità e potenzialmente il fabbisogno; per nuove prestazioni attivate con le quote liberate, può modificarsi anche l’indebitamento netto. La classificazione va verificata per ciascuna tipologia di operazione. Il riaccantonamento delle somme non impegnate protegge il bilancio locale, ma non annulla gli effetti di impegni già assunti.

La relazione tecnica dovrà censire gli accantonamenti eleggibili, distinguere il tetto contabile dalla capacità effettiva di spesa e stimare l’anticipo rispetto allo scenario senza riforma. Se emergono maggiori oneri, il testo da presentare dovrà prevedere un limite complessivo e una copertura quantificata, oppure una rimodulazione compensativa di spese esistenti. Una clausola generica “senza nuovi o maggiori oneri” non sarebbe sufficiente.

L’effetto sul PIL deve essere misurato

Pagare un credito per una prestazione già prodotta non crea di per sé nuovo PIL: migliora il capitale circolante dell’impresa. Una nuova commessa può generare produzione e valore aggiunto, ma l’effetto netto dipende da tempi, importazioni, capacità produttiva e investimenti eventualmente sostituiti. Non è rigoroso equiparare euro svincolati ed euro di PIL aggiuntivo.

La proposta mira a ridurre l’immobilizzazione di risorse e a rendere più prevedibile la domanda locale. Gli indicatori da pubblicare sono: quote liberate, impegni effettivi, pagamenti, giorni di ritardo, nuove fatture scadute e tempo dalla liberazione all’avvio degli interventi. Il contributo alla crescita va stimato separatamente, confrontando enti aderenti e un gruppo comparabile, senza attribuire alla norma tutta la variazione osservata.

Per FEDIMI, questa è una riforma di funzionamento: liberare una parte di risorse già accantonate soltanto dove regolarità, cassa e controlli lo consentono, e convertirla in attività economica concreta. Il confronto istituzionale dovrebbe partire dal testo vigente, dai dati degli enti e da una relazione tecnico-finanziaria, prima di definire dimensione e decorrenza della misura.

Fonti e riferimenti

[1] Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 859–868; art. 38-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019. Documentazione parlamentare: https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2019/06/17/0506/allegato.htm

[2] Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, adunanza 2 ottobre 2025, deposito 15 ottobre 2025, pp. 6–9 della motivazione. Testo integrale: https://www.neopa.it/wp-content/uploads/2025/10/delibera_20_2025_sezaut_Fgdc.pdf

[3] Costituzione, art. 81; legge n. 196/2009, art. 17. Ulteriori riferimenti: D.Lgs. n. 267/2000, artt. 175, 187, 193 e 194; D.Lgs. n. 118/2011; D.Lgs. n. 36/2023; D.Lgs. n. 231/2002. Il testo dell’articolo unico è una proposta FEDIMI, distinta dalla disciplina vigente.

Lidio Damiano Carboni

Responsabile Rapporti Istituzionali  FEDIMI