Sicurezza sul lavoro nei circhi e negli spettacoli all’aperto:
il D.Lgs. 81/2008 è la base, ma servono percorsi tecnici più specifici

Dalla valutazione dei rischi alle opere temporanee, dal coordinamento tra imprese alle condizioni meteo: una disciplina frammentata che richiede maggiore chiarezza applicativa.

Le attività circensi, gli spettacoli itineranti e molte manifestazioni realizzate in spazi aperti costituiscono un banco di prova particolarmente complesso per la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni rimane il quadro generale di riferimento, ma la sua applicazione incontra, in questi contesti, caratteristiche operative che non coincidono pienamente con quelle di un luogo di lavoro stabile né con quelle di un cantiere tradizionale.

Il problema non è quindi stabilire se il Testo Unico debba applicarsi: quando ricorrono i relativi presupposti soggettivi e organizzativi, gli obblighi di prevenzione e protezione restano pienamente operanti. Il vero tema è capire come tradurre in modo uniforme obblighi generali – valutazione dei rischi, formazione, idoneità tecnico-professionale, coordinamento, attrezzature, lavori in quota, emergenze – in un settore caratterizzato da strutture temporanee, tempi di allestimento ridotti, pluralità di operatori, spostamenti continui e forte dipendenza dalle condizioni ambientali.

È proprio su questo terreno che FEDIMI ritiene utile aprire un confronto tecnico e istituzionale: non per introdurre deroghe alla tutela dei lavoratori, ma per costruire regole applicative più leggibili, verificabili e coerenti con l’effettiva organizzazione del lavoro.

1. Un ambiente di lavoro che cambia continuamente

Un circo itinerante o un grande spettacolo all’aperto non è soltanto un evento destinato al pubblico. Prima dell’apertura e dopo la chiusura esiste una vera e propria sequenza produttiva: arrivo dei mezzi, scarico, posizionamento, montaggio delle strutture, installazione degli impianti elettrici e scenotecnici, verifiche, prove, esercizio, manutenzione, smontaggio e trasferimento.

In questa sequenza possono intervenire contemporaneamente o in successione il gestore, imprese specializzate, tecnici, lavoratori autonomi, addetti audio-luci, montatori, manutentori, fornitori, personale artistico e, nelle attività circensi, personale addetto alla gestione degli animali. Il luogo di lavoro, inoltre, può cambiare nel giro di pochi giorni e presentare ogni volta condizioni differenti di accesso, portanza del terreno, viabilità, alimentazione elettrica, esposizione al vento, possibilità di ancoraggio e gestione delle emergenze.

Questa variabilità rende particolarmente importante il principio cardine del D.Lgs. 81/2008: la sicurezza non può essere ridotta a un insieme di documenti standard, ma deve derivare dalla valutazione concreta dei rischi e dall’organizzazione effettiva delle misure di prevenzione.

2. Il D.Lgs. 81/2008: quali nuclei normativi entrano in gioco

Nelle attività circensi e negli spettacoli all’aperto possono sovrapporsi diversi Titoli e istituti del Testo Unico. La corretta qualificazione delle singole fasi diventa quindi essenziale.

  • Titolo I: principi generali, valutazione dei rischi, organizzazione della prevenzione, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria ove prevista e gestione delle emergenze.
  • 26: verifica dell’idoneità tecnico-professionale e cooperazione e coordinamento negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, quando ne ricorrono i presupposti.
  • Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, particolarmente rilevante per sollevamenti, movimentazioni e montaggi.
  • Titolo IV: cantieri temporanei o mobili e lavori in quota, quando le attività e le opere realizzate ricadono nel relativo campo di applicazione.
  • Titoli VIII e IX: esposizioni ad agenti fisici e, ove presenti, sostanze o agenti chimici, con particolare attenzione a rumore, vibrazioni, microclima, fumi ed effetti scenici.
  • Gestione delle emergenze e prevenzione incendi: ambito che deve coordinarsi con la disciplina specifica dei locali e luoghi di pubblico spettacolo.

La difficoltà nasce dal fatto che non tutte le fasi di un evento hanno la stessa natura giuridico-organizzativa. Il montaggio di un palco o di una copertura può presentare una disciplina diversa dall’esercizio dello spettacolo; l’attività dell’impresa incaricata degli impianti può interagire con quella del gestore; una struttura prefabbricata può avere regole differenti rispetto a un’opera assemblata in sito. Occorre quindi evitare sia l’automatismo per cui tutto diventa “cantiere”, sia l’errore opposto di considerare l’evento estraneo alle regole del Titolo IV.

3. Il precedente importante del D.I. 22 luglio 2014: le “particolari esigenze” dello spettacolo

Il legislatore ha già riconosciuto che il settore dello spettacolo presenta peculiarità tali da richiedere regole applicative dedicate. Il Decreto interministeriale 22 luglio 2014 disciplina infatti l’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso l’allestimento e il disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

Il decreto prende espressamente in considerazione esigenze quali la compresenza di più imprese, la durata variabile della loro permanenza, la necessità di completare le lavorazioni in tempi compatibili con la programmazione degli eventi e le caratteristiche delle opere temporanee. Prevede inoltre specifiche esclusioni dal Capo I del Titolo IV per determinate opere di limitata entità, ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Questo modello è significativo perché dimostra che specificare le modalità applicative non significa abbassare il livello di tutela. Al contrario, una regola costruita sul processo reale può rendere più chiari i ruoli, più controllabili gli adempimenti e più efficace la prevenzione.

4. Il settore circense: perché la complessità è ancora maggiore

L’attività circense concentra, nello stesso ciclo operativo, rischi normalmente distribuiti tra settori differenti. Accanto alle opere temporanee possono essere presenti tendoni, torri, americane, strutture sospese, impianti elettrici provvisori, generatori, mezzi pesanti, attrezzature di sollevamento, aree di ricovero degli animali, cucine o servizi mobili, depositi, GPL e spazi destinati contemporaneamente a lavoratori e pubblico.

A ciò si aggiungono attività artistiche che possono comportare lavoro in quota, sospensione, acrobazia, movimentazione di persone, uso di attrezzature speciali o effetti scenici. Il rischio professionale dell’artista non può essere confuso con la sola “pericolosità intrinseca” della performance: anche una prestazione acrobatica professionalmente accettata deve essere inserita in un sistema organizzato di prevenzione, manutenzione, verifica delle attrezzature, addestramento, procedure di emergenza e controllo delle interferenze.

La presenza di animali, quando prevista, introduce poi un ulteriore profilo che richiede una valutazione specifica delle interazioni tra addetti, animali, strutture, pubblico, mezzi e procedure di emergenza. La normativa antincendio già distingue le scuderie e gli ambienti di ricovero degli animali dalla sala destinata al pubblico: è un esempio di come la specificità del circo sia già riconosciuta in alcuni segmenti dell’ordinamento, ma non ancora ricondotta a un quadro unitario di sicurezza sul lavoro.

5. Strutture temporanee: montaggio corretto non significa rischio esaurito

Una criticità ricorrente è la tendenza a concentrare l’attenzione sulla dichiarazione di corretto montaggio. Tale documento è fondamentale, ma non può assorbire l’intera gestione del rischio. La sicurezza della struttura dipende anche dal progetto, dalle configurazioni ammesse, dai carichi, dalle modalità di ancoraggio o zavorramento, dalle caratteristiche del terreno, dall’usura, dalle modifiche intervenute nel tempo e dalle condizioni meteorologiche.

Per i circhi e lo spettacolo viaggiante, la disciplina di prevenzione incendi contiene già prescrizioni sulle strutture e richiama limitazioni di impiego connesse anche a neve e vento. Questo elemento dovrebbe essere valorizzato in un sistema più ampio, capace di collegare la documentazione strutturale alle procedure operative del datore di lavoro e dell’organizzatore.

In termini pratici, la domanda non dovrebbe essere soltanto “la struttura è stata montata correttamente?”, ma anche: entro quali condizioni può essere utilizzata? chi controlla il mutamento delle condizioni? quali sono le soglie di attenzione, sospensione ed evacuazione? chi ha il potere di interrompere l’attività? come viene registrata la decisione?

6. Meteo, vento e fenomeni estremi: il rischio dinamico

Negli spettacoli all’aperto la valutazione del rischio meteorologico non può essere relegata a una previsione consultata informalmente poche ore prima dell’evento. Vento, temporali, fulminazioni, precipitazioni intense, caldo e freddo possono modificare in modo rapido la sicurezza di strutture, impianti, lavorazioni e percorsi di esodo.

Occorre distinguere almeno tre momenti: montaggio e smontaggio; permanenza dei lavoratori durante prove e preparazione; svolgimento dell’evento con presenza del pubblico. Le misure possono essere diverse, ma devono essere coordinate. Per le strutture sensibili al vento, ad esempio, le soglie progettuali devono trasformarsi in procedure operative comprensibili: monitoraggio, responsabilità, livelli di allerta, sospensione delle attività, messa in sicurezza ed eventuale evacuazione.

FEDIMI ritiene che proprio il rischio meteo rappresenti uno degli ambiti nei quali linee tecniche nazionali condivise potrebbero ridurre incertezze e prassi territoriali disomogenee.

7. Appalti, subappalti e pluralità di operatori: il nodo del coordinamento

Gli eventi temporanei sono spesso costruiti attraverso una filiera contrattuale articolata. Il rischio è che la frammentazione delle prestazioni produca anche una frammentazione delle responsabilità operative. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone, nei casi previsti, verifica dell’idoneità tecnico-professionale, cooperazione e coordinamento; quando trova applicazione il Titolo IV entrano invece in gioco gli specifici ruoli e strumenti propri dei cantieri.

Il punto decisivo è stabilire correttamente quale regime si applichi alla singola fase e rendere evidente a tutti chi governa le interferenze. Una modulistica sovrabbondante, se non corrisponde a un coordinamento reale, rischia di trasformarsi in un adempimento puramente difensivo.

Per il settore sarebbe utile un modello documentale modulare: una parte stabile, riferita all’organizzazione dell’impresa e alle attrezzature ricorrenti, e una parte sito-specifica, aggiornata per ciascun luogo e ciascun allestimento. In questo modo si potrebbe evitare sia la ripetizione inutile di informazioni identiche sia l’utilizzo di documenti generici che non descrivono i rischi reali dell’evento.

8. Formazione e addestramento: servono competenze coerenti con le mansioni reali

Il lavoro nello spettacolo richiede competenze tecniche spesso molto specialistiche. La formazione generale e specifica prevista dal sistema prevenzionistico deve essere integrata, quando necessario, da addestramento effettivo sull’uso delle attrezzature, sui sistemi di protezione contro le cadute, sulle procedure di montaggio, sui dispositivi di emergenza e sulle operazioni non routinarie.

Per le attività artistiche ad elevato contenuto tecnico, la competenza professionale dell’artista e l’addestramento alla performance non coincidono automaticamente con la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. I due piani devono dialogare: capacità artistica, conoscenza dell’attrezzatura, manutenzione, procedure di verifica e gestione dell’emergenza devono far parte dello stesso sistema.

Una disciplina settoriale potrebbe individuare nuclei minimi di competenza per figure ricorrenti – responsabili di montaggio, addetti alle strutture, tecnici scenotecnici, operatori in quota, preposti alle fasi di allestimento – senza creare duplicazioni formative prive di utilità.

9. Sicurezza dei lavoratori e sicurezza del pubblico: due sistemi distinti che devono comunicare

Un altro elemento di complessità è la contemporanea presenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e della disciplina di pubblico spettacolo e prevenzione incendi. Il D.M. 19 agosto 1996 include espressamente, nel proprio campo di applicazione, teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e luoghi all’aperto attrezzati per spettacoli o intrattenimenti.

I due sistemi perseguono finalità in parte differenti: il D.Lgs. 81/2008 tutela principalmente la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli altri soggetti ricompresi nel suo campo applicativo; le regole di pubblico spettacolo e prevenzione incendi proteggono anche gli spettatori e disciplinano condizioni di esercizio, esodo e risposta all’incendio. Nella pratica, tuttavia, gli stessi elementi fisici – strutture, impianti, vie di transito, generatori, depositi, emergenze – incidono su entrambi.

Per questo la documentazione dovrebbe essere progettata in modo coordinato. Non è efficiente che il medesimo rischio venga analizzato separatamente da soggetti diversi senza un punto di raccordo operativo.

10. Le aree che richiedono maggiore definizione tecnica

Senza pretendere di sostituire il necessario confronto tra istituzioni, parti sociali, professionisti e operatori del settore, FEDIMI individua alcune aree nelle quali una disciplina tecnica nazionale o linee di indirizzo condivise potrebbero produrre un miglioramento concreto:

  • criteri uniformi per distinguere le fasi soggette al Titolo IV da quelle regolate principalmente dagli obblighi generali e dall’art. 26;
  • modelli semplificati ma sostanziali per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nelle filiere temporanee e itineranti;
  • contenuti minimi della valutazione sito-specifica per circhi, eventi itineranti e spettacoli all’aperto;
  • procedure nazionali per il rischio vento e meteo, collegate ai limiti progettuali delle strutture temporanee;
  • criteri di controllo prima dell’uso, durante l’esercizio e dopo eventi meteorologici significativi;
  • standard di coordinamento tra sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi e gestione del pubblico;
  • requisiti di competenza e addestramento per le figure tecniche ricorrenti negli allestimenti;
  • criteri per la gestione delle attività artistiche in quota e delle attrezzature specifiche, distinguendo il rischio professionale accettato dalla carenza prevenzionistica;
  • procedure dedicate alle interferenze con animali e aree di ricovero nelle attività circensi;
  • sistemi documentali modulari e digitali che seguano la struttura e l’impresa nei diversi siti, integrati da una sezione specifica per ogni installazione.
11. Una possibile strada normativa: specificare senza derogare

La strada più utile non appare quella di costruire un “Testo Unico parallelo” per lo spettacolo, né quella di moltiplicare gli adempimenti. Un modello più efficace potrebbe riprendere l’impostazione già utilizzata dal D.I. 22 luglio 2014: partire dal D.Lgs. 81/2008, riconoscere le particolari esigenze del settore e definire modalità applicative specifiche.

Un intervento potrebbe svilupparsi su tre livelli. Il primo è interpretativo: linee di indirizzo nazionali condivise tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, INAIL, Regioni e soggetti tecnici competenti. Il secondo è tecnico: norme, buone prassi e procedure standardizzate per strutture temporanee, meteo, montaggio, coordinamento e addestramento. Il terzo, ove necessario, è regolamentare: aggiornamento o integrazione della disciplina speciale per ricomprendere in modo più esplicito le attività circensi e le nuove forme di spettacolo all’aperto.

L’obiettivo dovrebbe essere un principio semplice: stessa tutela sostanziale, ma strumenti proporzionati e costruiti sul rischio effettivo. La semplificazione, in questa prospettiva, non coincide con la riduzione delle misure di sicurezza; coincide con l’eliminazione delle duplicazioni e con la trasformazione degli obblighi in procedure concretamente applicabili.

12. La proposta FEDIMI: aprire un tavolo tecnico sul lavoro nello spettacolo temporaneo

FEDIMI ritiene opportuno promuovere un confronto specifico sull’applicazione del D.Lgs. 81/2008 alle attività circensi, agli spettacoli itineranti e agli eventi all’aperto, coinvolgendo amministrazioni competenti, rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, professionisti della sicurezza, tecnici delle strutture temporanee, Vigili del Fuoco, organismi di vigilanza e operatori del settore.

Il tavolo dovrebbe partire dall’analisi delle criticità realmente incontrate durante montaggio, esercizio e smontaggio, distinguendo i problemi normativi dalle difficoltà organizzative e dalle prassi non uniformi. Da tale ricognizione potrebbero derivare linee guida nazionali e, solo dove effettivamente necessario, proposte di integrazione normativa.

Un possibile risultato concreto sarebbe la predisposizione di una “matrice di applicabilità” capace di associare alle principali fasi operative – trasporto, scarico, montaggio, impianti, prove, spettacolo, manutenzione, emergenza e smontaggio – i soggetti responsabili, i documenti essenziali, le verifiche e le principali misure tecniche. Uno strumento di questo tipo sarebbe utile sia agli operatori sia agli organi di controllo.

Conclusioni – La specificità non deve diventare una zona grigia

Circhi e spettacoli all’aperto rappresentano attività produttive complesse, nelle quali temporaneità e mobilità non riducono il bisogno di prevenzione: lo aumentano. Il D.Lgs. 81/2008 offre i principi e gran parte degli strumenti necessari, ma la loro applicazione deve essere raccordata con la disciplina speciale dello spettacolo, delle opere temporanee e della prevenzione incendi.

L’esperienza del D.I. 22 luglio 2014 dimostra che l’ordinamento può riconoscere le particolari esigenze di un settore senza arretrare sul livello di tutela. Per FEDIMI, il passaggio successivo dovrebbe essere una ricognizione tecnica dedicata alle attività circensi e agli spettacoli all’aperto, finalizzata a chiarire ruoli, procedure, documentazione e criteri di gestione dei rischi più caratteristici.

La sicurezza efficace nasce da regole comprensibili, responsabilità riconoscibili e misure verificabili. In un settore nel quale il luogo di lavoro viene costruito, utilizzato, smontato e ricostruito continuamente, questa esigenza è ancora più evidente.

Riferimenti normativi essenziali
  • Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Decreto interministeriale 22 luglio 2014 – Disposizioni applicabili agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.
  • M. 19 agosto 1996 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
  • M. 18 maggio 2007 – Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
  • Legge 18 marzo 1968, n. 337 – Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.
  • Ulteriore normativa tecnica e prevenzionistica applicabile in funzione delle specifiche strutture, attrezzature, impianti, lavorazioni e caratteristiche dell’evento.

Nota editoriale: il presente contributo ha finalità informativa e di approfondimento. L’individuazione degli obblighi applicabili deve essere effettuata caso per caso sulla base dell’organizzazione, delle lavorazioni, dei contratti, delle strutture impiegate e delle caratteristiche del sito.

Lidio Damiano Carboni

Responsabile Rapporti Istituzionali FEDIMI