Il Decreto del Ministero della Salute 3 aprile 2025 definisce contenuti, modalità, attestazioni e soggetti abilitati alla formazione
Il quadro normativo. Con il Decreto 3 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025, il Ministero della Salute ha definito i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi destinati agli operatori e ai proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il provvedimento attua l’articolo 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 e si inserisce nel più ampio quadro europeo della “Animal Health Law”, il regolamento (UE) 2016/429, che attribuisce alla conoscenza e alla formazione un ruolo centrale nella prevenzione delle malattie animali, delle zoonosi e dei rischi connessi alla detenzione e movimentazione degli animali.
Una formazione che diventa parte del sistema di prevenzione
Il decreto supera una concezione meramente formale della formazione. L’obiettivo è costruire competenze concrete in chi detiene, gestisce o trasporta animali selvatici ed esotici, collegando sanità animale, salute pubblica, biosicurezza, benessere animale, corretta gestione e conservazione della biodiversità. La formazione diventa quindi uno strumento di prevenzione: conoscere gli obblighi, riconoscere i principali segnali di malattia, applicare corrette misure di biosicurezza e adottare modalità appropriate di gestione riduce il rischio per gli animali, per gli operatori e, in presenza di zoonosi, per la collettività.
A chi si applica il Decreto
Il campo di applicazione comprende diverse categorie di soggetti. Rientrano, anzitutto, i proprietari e i detentori di animali da compagnia appartenenti a specie selvatiche ed esotiche ricomprese nell’Allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429, quando gli animali sono identificati e registrati nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC). Sono inoltre interessati gli operatori e i trasportatori che detengono o trasportano animali selvatici ed esotici nell’ambito di stabilimenti o attività soggetti agli obblighi di identificazione e registrazione nel sistema I&R. Il decreto considera anche gli operatori e i trasportatori che, nell’ambito di attività più ampie, detengono o trasportano anche animali selvatici ed esotici: in questo caso la formazione deve essere integrata con i moduli specifici necessari.
Programmi differenziati in base a specie, attività e ruolo
Non è previsto un unico corso indistinto. I programmi sono differenziati in funzione della specie o del gruppo di specie prevalentemente detenuto, della tipologia di attività o produzione, nonché del ruolo e delle mansioni del destinatario. L’Allegato I riguarda i proprietari e detentori di animali da compagnia appartenenti a specie selvatiche ed esotiche; l’Allegato II riguarda invece operatori e trasportatori. Le Regioni e le Province autonome devono assicurare che ciascun programma formativo sia disponibile almeno una volta all’anno nel proprio territorio, in presenza oppure in formazione a distanza (FAD), provvedendo, se necessario, anche tramite le ASL.
I contenuti essenziali della formazione
Il Manuale operativo allegato al decreto individua un nucleo ampio di conoscenze e competenze. In termini divulgativi, la formazione deve consentire al destinatario di comprendere non soltanto “come detenere” un animale, ma anche il sistema di responsabilità che accompagna tale detenzione.
- Normativa e responsabilità: normativa vigente sulla fauna selvatica ed esotica, conservazione della biodiversità, detenzione e scambio, sicurezza degli operatori e disciplina sull’uso del farmaco.
- Sorveglianza sanitaria: oneri e obblighi degli operatori e dei professionisti, con particolare attenzione alla sorveglianza passiva e agli obblighi di notifica e comunicazione.
- Malattie e zoonosi: principali malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all’uomo, e comprensione dei relativi rischi di diffusione.
- Biosicurezza: misure finalizzate a prevenire l’introduzione e la diffusione di agenti patogeni e a tutelare la sicurezza degli operatori.
- Gestione, allevamento e trasporto: buone prassi di gestione, allevamento, manipolazione e trasporto degli animali.
- Benessere animale e One Health: principi di benessere e relazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana.
- Farmaci e antimicrobico-resistenza: corretto uso del farmaco e principi relativi alla farmaco-resistenza.
- Esigenze delle diverse specie: specifiche di mantenimento e benessere per taxa e requisiti strutturali connessi alle diverse tipologie di stabilimento.
- Identificazione e registrazione: elementi del sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti.
- Etologia: principi di comportamento ed esigenze etologiche delle diverse specie detenute.
Come devono essere organizzati i corsi
Per ogni progetto formativo devono essere chiaramente indicati tipologia del corso, modalità di erogazione — in presenza e/o FAD —, contenuti, metodologie didattiche, monte ore e curricula dei docenti. I programmi devono essere sottoposti alla verifica di conformità delle Regioni o Province autonome competenti e validati sulla piattaforma informativa nazionale dedicata. Se il corso è organizzato in FAD o coinvolge sedi situate in più territori regionali, la validazione interessa tutte le Regioni o Province autonome coinvolte.
Attestato e verifica delle conoscenze
La frequenza, da sola, non esaurisce il percorso. I programmi devono prevedere il rilascio di un attestato di frequenza accompagnato da una verifica delle conoscenze acquisite, mediante una prova di valutazione coerente con gli obiettivi didattici e con i contenuti del corso. Per gli operatori soggetti agli obblighi previsti dal decreto, l’attestazione può essere verificata dalle autorità competenti durante i controlli ufficiali e può rilevare anche ai fini della categorizzazione dell’operatore in base al rischio.
Chi può erogare la formazione
Il Decreto individua espressamente i soggetti che possono erogare i programmi: Istituti zooprofilattici sperimentali, anche tramite i Centri di referenza nazionali; Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università; FNOVI e Ordini provinciali dei medici veterinari; società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche riconosciute ai sensi della disciplina ministeriale; enti di formazione inseriti nell’Albo dei provider ECM; aziende sanitarie locali e altre autorità competenti; nonché soggetti inseriti nell’elenco degli erogatori del sistema di Sviluppo professionale continuo (SPC) costituito presso FNOVI.
Il ruolo delle associazioni di categoria
Questo passaggio assume particolare interesse anche per il sistema associativo. Le associazioni di categoria di settore possono organizzare programmi formativi, a condizione di avvalersi dei soggetti erogatori qualificati previsti dall’articolo 4. Il decreto vieta inoltre, nell’ambito di tali programmi, sponsorizzazioni finalizzate alla pubblicità di prodotti. Le associazioni devono trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, attraverso la piattaforma del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, il calendario dei programmi previsti per l’anno successivo alle Regioni e Province autonome territorialmente competenti.
Aggiornamento ogni cinque anni
Proprietari, detentori, operatori e trasportatori ricompresi nel campo di applicazione sono tenuti all’aggiornamento ogni cinque anni. La previsione evidenzia che il legislatore considera le competenze in materia dinamiche e non acquisibili una volta per tutte: evoluzione normativa, nuove conoscenze sulle malattie, biosicurezza e benessere animale richiedono infatti un aggiornamento periodico.
Esoneri e riconoscimento della formazione pregressa
Il decreto prevede specifici meccanismi per evitare duplicazioni formative. Sono esonerati gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali già soggetti a obblighi di formazione continua previsti da altre norme, purché la formazione effettivamente svolta comprenda i contenuti e rispetti i criteri e le modalità richiesti dal Decreto 3 aprile 2025. Le Regioni e le Province autonome possono inoltre valutare, su richiesta, una formazione universitaria pregressa coerente con la normativa di settore, la biosicurezza, la gestione e il benessere animale, riconoscendo una riduzione o l’esenzione dall’obbligo.
Decorrenza dell’obbligo e costi
Gli obblighi formativi decorrono dal 1° gennaio 2026. Le spese di partecipazione ai programmi sono poste a carico dei soggetti individuati dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 135/2022. Già dall’entrata in vigore del provvedimento, Regioni, Istituti zooprofilattici e Centri di referenza sono stati chiamati a organizzare la formazione destinata alle autorità competenti locali e ai soggetti autorizzati all’erogazione dei corsi.
Un sistema tracciabile a supporto dei controlli
I soggetti erogatori devono trasmettere al Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l’IZSLER, i programmi formativi, con data e luogo di svolgimento, e l’elenco dei soggetti formati. Si crea così un sistema che collega programmazione, validazione, erogazione, attestazione e controllo, rafforzando la tracciabilità dell’adempimento.
Perché il Decreto è importante
Il Decreto 3 aprile 2025 rappresenta un passaggio significativo perché lega la corretta detenzione degli animali selvatici ed esotici a un principio di competenza e responsabilità. Il tema non riguarda soltanto gli adempimenti amministrativi. La detenzione di specie con esigenze biologiche, sanitarie ed etologiche specifiche richiede conoscenze adeguate, soprattutto quando possono emergere rischi di diffusione di malattie, zoonosi, problemi di benessere o criticità nella movimentazione.
La logica è coerente con l’approccio One Health: salute umana, salute animale e tutela dell’ambiente sono dimensioni interdipendenti. In questo quadro la formazione preventiva può contribuire a ridurre errori gestionali, favorire l’individuazione precoce delle anomalie, migliorare la biosicurezza e rendere più consapevole l’intera filiera.
La prospettiva FEDIMI: trasformare l’obbligo in cultura della prevenzione
Per FEDIMI il valore della nuova disciplina può essere letto oltre il semplice adempimento. Un sistema formativo efficace deve rendere comprensibili obblighi e responsabilità, ma soprattutto trasferire comportamenti concreti e verificabili. La qualificazione dei soggetti erogatori, la validazione dei programmi, la prova finale, la tracciabilità degli attestati e l’aggiornamento periodico costituiscono elementi utili per costruire una cultura della prevenzione basata sulle competenze.
Per le associazioni di categoria si apre inoltre uno spazio operativo importante: favorire l’informazione degli interessati, intercettare i fabbisogni formativi e organizzare percorsi conformi alla normativa in collaborazione con i soggetti abilitati. L’obiettivo dovrebbe essere quello di rendere l’obbligo accessibile e realmente utile, evitando che la formazione venga percepita come un mero passaggio burocratico.
In sintesi
Elemento | Previsione principale |
Provvedimento | Decreto Ministero della Salute 3 aprile 2025, GU n. 120 del 26 maggio 2025 |
Decorrenza degli obblighi | 1° gennaio 2026 |
Destinatari | Proprietari/detentori, operatori e trasportatori ricompresi nel campo di applicazione |
Modalità | In presenza e/o FAD, secondo programmi validati |
Verifica finale | Obbligatoria, con attestazione delle conoscenze acquisite |
Aggiornamento | Ogni cinque anni |
Organizzatori associativi | Le associazioni di categoria possono organizzare i corsi avvalendosi dei soggetti erogatori abilitati |
Tracciabilità | Trasmissione dei programmi e dei soggetti formati al Portale formazione del CRN FSPV |
Riferimenti normativi essenziali
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (Animal Health Law).
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, in particolare articolo 9.
- Decreto del Ministero della Salute 3 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 120 del 26 maggio 2025.
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, relativo al sistema di identificazione e registrazione.
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali.
Nota editoriale: l’articolo ha finalità informativa e divulgativa. Per l’applicazione a singole specie, attività o situazioni operative è necessario verificare il testo vigente del decreto, i relativi allegati e le indicazioni delle autorità territorialmente competenti.
FEDIMI – Informazione, rappresentanza e cultura della prevenzione

