FEDIMI | APPROFONDIMENTI NORMATIVI E IMPRESA
Scadenze, prodotti coinvolti, analisi richieste e adempimenti: guida operativa per le imprese
Aggiornamento normativo: 21 ottobre 2026
Una normativa che riguarda anche le imprese italiane
Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR (EU Deforestation Regulation), intende impedire che determinate materie prime e prodotti derivati siano immessi, messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati dall’Unione se associati a deforestazione, degrado forestale o violazioni della legislazione pertinente nel Paese di produzione. Non è una disciplina riservata alle imprese agricole: interessa anche importatori, industria alimentare, legno-arredo, gomma e pneumatici, pelletteria, distribuzione e commercio internazionale, nei limiti delle specifiche voci doganali comprese nell’allegato I.
Entrata in vigore e calendario applicativo: attenzione alle date
Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Dopo i rinvii e le semplificazioni approvati nel 2024 e nel dicembre 2025, gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 agli operatori medi e grandi; dal 30 giugno 2027, in via generale, agli operatori micro e piccoli; dal 30 dicembre 2026 alle micro e piccole imprese già ricomprese nell’ambito del precedente regolamento sul legno (EUTR). Le date di applicazione non vanno confuse con l’entrata in vigore giuridica.
Un’ulteriore specificità riguarda i prodotti aggiunti all’ambito applicativo dal regolamento delegato (UE) 2026/2102: per tali nuove voci la decorrenza indicata dalla Commissione è il 30 dicembre 2027. L’impresa deve quindi verificare sia il proprio status sia il codice doganale e l’eventuale disciplina transitoria.
Quali materie prime e quali prodotti
Le sette materie prime rilevanti sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Sono interessati soltanto i prodotti derivati espressamente elencati nell’allegato I, identificati anche attraverso codici NC: per esempio alcune carni e pelli bovine, cioccolato, caffè, olio di palma e specifici derivati, pneumatici, legname, carta e mobili. Non basta che un articolo contenga una di queste materie per concludere automaticamente che sia soggetto all’EUDR: occorre confrontare la voce NC effettiva con l’allegato aggiornato e le eventuali esclusioni.
Il riferimento temporale ambientale è il 31 dicembre 2020: i prodotti devono essere “a deforestazione zero” secondo le definizioni normative, e nel caso del legno devono rispettare anche le regole sul degrado forestale. Devono inoltre essere stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del Paese di produzione.
Le casistiche operative: chi deve fare cosa
1. Operatore a monte: chi immette per la prima volta sul mercato UE un prodotto rilevante, o lo esporta, è il principale soggetto responsabile della dovuta diligenza. Prima dell’operazione raccoglie dati, valuta e, se necessario, mitiga i rischi; presenta la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) nel sistema informativo europeo, salvo regimi specifici.
2. Operatori a valle e commercianti: dopo la revisione del 2025, non sono generalmente tenuti a replicare una nuova DDS per prodotti già coperti a monte. Devono invece conservare le informazioni richieste sui partner commerciali diretti e, quando sono il primo soggetto a valle dell’operatore a monte, anche i riferimenti della DDS o gli identificativi della dichiarazione pertinente. Occorre identificare correttamente la posizione nella filiera, poiché la medesima impresa può essere operatore a monte per una transazione e soggetto a valle per un’altra.
3. Micro e piccoli operatori primari: per i soggetti che soddisfano le condizioni del regime agevolato, è prevista una dichiarazione semplificata una tantum in luogo della DDS ordinaria; in determinati casi è ammesso l’indirizzo postale o un riferimento catastale idoneo in alternativa alle coordinate geografiche. Non è un’esenzione generalizzata per tutte le PMI.
4. Importazione ed esportazione: il controllo EUDR va integrato con la classificazione doganale, le procedure di sdoganamento, le responsabilità contrattuali e l’identificazione del soggetto che assume il ruolo di operatore. La mera presenza di un fornitore UE non elimina automaticamente gli obblighi di tracciabilità del soggetto interessato.
Le tre analisi fondamentali della due diligence
A. Analisi documentale e di tracciabilità
Raccogliere descrizione del prodotto, quantità, Paese di produzione, fornitori e clienti pertinenti, localizzazione dei terreni di origine (geolocalizzazione secondo le regole applicabili), periodo di produzione e prove verificabili del rispetto della legislazione locale. Servono evidenze coerenti e riconducibili ai lotti e ai prodotti commercializzati; le sole autocertificazioni generiche del fornitore non sono sempre sufficienti.
B. Analisi del rischio
Valutare la classificazione di rischio del Paese o dell’area di produzione, la presenza di foreste e popolazioni indigene, l’incidenza della deforestazione, la complessità della catena di fornitura, il rischio di commistione, l’attendibilità dei documenti e gli indizi di elusione. La valutazione deve essere motivata e documentata. Per le provenienze classificate a basso rischio è prevista una due diligence semplificata, salvo informazioni che facciano emergere rischi di non conformità.
C. Analisi delle misure di mitigazione e decisione
Quando il rischio non è nullo o trascurabile, l’operatore deve attuare misure proporzionate: ulteriori documenti, verifiche indipendenti, audit, approfondimenti geografici, miglioramento dei controlli e delle procedure di fornitura. In assenza di evidenze sufficienti o se il rischio residuo non è trascurabile, il prodotto non può essere immesso sul mercato né esportato. Certificazioni volontarie e strumenti satellitari possono supportare la verifica, ma non sostituiscono automaticamente gli obblighi legali.
Quali analisi tecniche possono essere necessarie
A seconda della filiera, la due diligence può richiedere: analisi dei codici NC e della distinta materiali; mappatura delle origini e dei lotti; analisi GIS e satellitari delle particelle rispetto alla copertura forestale al 31 dicembre 2020; verifica delle autorizzazioni e dei titoli di utilizzo del suolo; audit documentali o sul campo; analisi della catena di custodia e del rischio di mescolanza; controlli merceologici e, nei casi giustificati, analisi scientifiche sull’origine. Non tutte queste prove sono obbligatorie in ogni caso: l’intensità dipende dal rischio e dalla posizione dell’impresa.
Governance aziendale, sistema informativo e conservazione
L’operatore soggetto a due diligence deve predisporre un sistema di procedure e controlli, aggiornarlo e riesaminarlo almeno annualmente secondo la disciplina applicabile; conservare la documentazione pertinente per cinque anni e gestire eventuali segnalazioni o nuove informazioni di rischio. Per i soggetti cui si applica, è previsto anche un obbligo di rendicontazione pubblica annuale sul sistema di due diligence. Le DDS e le dichiarazioni semplificate vengono gestite tramite il sistema informativo EUDR della Commissione, secondo i rispettivi presupposti.
Controlli, non conformità e conseguenze
Le autorità competenti svolgono controlli documentali e, quando necessario, verifiche tecniche e sul posto, secondo un approccio basato sul rischio. Il regolamento prevede misure correttive, restrizioni e sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti, confisca, esclusione temporanea da procedure di appalto o finanziamenti pubblici e divieti temporanei. Il quadro sanzionatorio applicabile va verificato anche rispetto alle disposizioni nazionali di attuazione e alle modifiche vigenti.
Un percorso pratico per prepararsi
FEDIMI ritiene opportuno che le imprese avviino fin d’ora una ricognizione in sei passaggi: (1) inventario dei prodotti e codici NC; (2) identificazione del ruolo in ciascuna transazione; (3) censimento delle origini e dei fornitori; (4) gap analysis dei documenti e della geolocalizzazione; (5) procedure di analisi del rischio, escalation e blocco delle forniture non conformi; (6) attribuzione delle responsabilità interne, formazione e verifica periodica. Per le PMI è importante distinguere gli obblighi effettivi da richieste contrattuali eccessive che possono derivare da una lettura non aggiornata del regolamento.
La posizione di FEDIMI: sostenibilità e proporzionalità devono procedere insieme
La tutela delle foreste è un obiettivo condivisibile, ma l’efficacia del sistema dipende dalla possibilità concreta di attuarlo. FEDIMI richiama la necessità di istruzioni chiare, interoperabilità dei dati, supporto alle PMI e proporzionalità dei controlli. L’adempimento non deve trasformarsi in una moltiplicazione indistinta di certificazioni, costi e duplicazioni lungo la stessa filiera: occorre concentrare le verifiche dove il rischio è effettivo e garantire certezza interpretativa alle imprese.
Per questo FEDIMI invita le imprese associate a verificare tempestivamente la propria esposizione all’EUDR, senza attendere la scadenza applicativa e senza assumere che tutte le aziende abbiano identici obblighi. La conformità richiede un’analisi per prodotto, ruolo, origine e rischio.
Fonti normative e istituzionali
- Regolamento (UE) 2023/1115 e successive modifiche – EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115
- Commissione europea, pagina ufficiale EUDR (scadenze e allegati aggiornati): https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en
- Commissione europea, Understand Due Diligence: https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/understand-due-diligence_en
- Commissione europea, aggiornamento ambito prodotti e strumenti digitali del 13 luglio 2026: https://environment.ec.europa.eu/news/commission-updates-product-scope-and-tools-support-eudr-2026-07-13_en
- Commissione europea, Relazione sulla semplificazione EUDR 2026: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52026DC0191
Nota redazionale: il testo ha finalità informativa. Per una valutazione di conformità occorre consultare il testo consolidato vigente, l’allegato I aggiornato, la classificazione doganale e le disposizioni nazionali applicabili.
Lidio Damiano Carboni
Responsabile Rapporti Istituzionali FEDIMI

