FEDIMI | Analisi macroeconomica e proposta tecnico-legislativa | 12 ottobre 2026
Dalla programmazione delle risorse alla loro effettiva capacità produttiva
L’Italia non ha bisogno di un ulteriore catalogo di riforme genericamente desiderabili. FEDIMI ha già trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un documento organico sul lavoro e sullo sviluppo. La questione affrontata qui è diversa e più circoscritta: individuare due punti di attrito all’interno di procedure già disciplinate, correggerli con disposizioni mirate e migliorare l’utilizzo delle capacità amministrative e delle risorse finanziarie già programmate. Non si propone un nuovo fondo né una nuova agevolazione fiscale.
I vincoli macroeconomici e di finanza pubblica
Il quadro tendenziale del Documento di finanza pubblica 2026, esaminato dall’Ufficio parlamentare di bilancio, prevede un indebitamento netto del 2,9% del PIL nel 2026 e del 2,8% nel 2027. Il saldo primario, già positivo allo 0,8% nel 2025, è previsto in miglioramento; gli interessi, invece, salgono dal 4,1% del PIL nel 2026 al 4,5% nel 2029. Il debito è previsto al 138,6% del PIL nel 2026. La previsione UPB di crescita reale per il 2026 è dello 0,5%; il 6 ottobre 2026 l’UPB ha comunicato la validazione del nuovo quadro macroeconomico tendenziale del DPFP, senza che ciò cancelli i rischi congiunturali. Questi numeri rendono prudente privilegiare interventi a limitato fabbisogno di nuova spesa.
Che cosa è dimostrato e che cosa resta da verificare
È un fatto contabile che il deficit dipenda da entrate e uscite, che gli interessi incidano sul saldo e che un ritardo nell’avvio di un investimento ne posticipi i potenziali effetti produttivi. Non è invece dimostrato che ogni semplificazione generi automaticamente crescita del PIL: l’effetto dipende dal numero di procedimenti interessati, dall’effettiva riduzione dei tempi, dalla disponibilità di imprese e progetti realizzabili e dalla qualità della spesa. FEDIMI propone quindi interventi misurabili, non moltiplicatori economici dichiarati in anticipo.
Proposta legislativa 1 — Rendere effettivo il potere sostitutivo nei procedimenti relativi a investimenti già finanziati
Problema operativo. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 già impone la conclusione espressa dei procedimenti, prevede la misurazione dei tempi effettivi (comma 4-bis) e disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia (commi 9-bis e 9-ter). Non manca dunque il principio: manca, in molti processi complessi, un meccanismo standardizzato che renda tempestiva e verificabile l’attivazione del rimedio, senza imporre all’impresa di ricostruire la catena delle competenze.
Ipotesi di novella puntuale all’articolo 2 della legge n. 241/1990
Si propone l’inserimento, dopo il comma 9-ter, di un comma 9-ter.1, limitato ai procedimenti amministrativi su istanza di parte necessari all’attuazione di investimenti produttivi già assistiti da provvedimenti di concessione di contributi pubblici o da copertura finanziaria formalmente approvata:
«9-ter.1. Per i procedimenti su istanza di parte direttamente necessari all’attuazione di investimenti per i quali sia già stato adottato un provvedimento di concessione di finanziamento pubblico o formalmente attestata la copertura finanziaria, l’amministrazione procedente, alla scadenza del termine di conclusione, trasmette senza ritardo, mediante i sistemi informativi già in uso, la segnalazione dell’inadempimento al soggetto o all’unità organizzativa titolare del potere sostitutivo di cui al comma 9-bis, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Restano fermi i termini, i presupposti e le modalità di esercizio del potere sostitutivo previsti dal comma 9-ter, nonché le disposizioni speciali, i termini previsti dalla normativa dell’Unione europea e le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Le amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.»
Perché non è una duplicazione normativa
La novità non consiste nel creare un nuovo potere sostitutivo, che esiste già, ma nell’introdurre un obbligo di trasmissione automatica della segnalazione alla scadenza per un perimetro identificabile di investimenti già coperti. Non si prevede silenzio-assenso generalizzato, non si derogano valutazioni ambientali, paesaggistiche o di sicurezza e non si eliminano i provvedimenti necessari. L’effetto da verificare è la riduzione dei tempi tra scadenza e presa in carico sostitutiva.
Copertura, attuazione e indicatori della prima proposta
La disposizione utilizza canali informatici e strutture già esistenti; ciò limita, ma non azzera necessariamente, i costi di adeguamento organizzativo. Prima della presentazione formale occorre una relazione tecnica che censisca le amministrazioni coinvolte e verifichi la compatibilità dei sistemi. Indicatori annuali: numero di procedimenti scaduti, giorni medi tra scadenza e segnalazione, giorni di attivazione del potere sostitutivo, quota di investimenti che avviano i lavori nei tempi programmati. Una sperimentazione di dodici mesi su categorie definite permetterebbe una valutazione controfattuale.
Proposta legislativa 2 — Istruttoria preliminare standardizzata per il partenariato pubblico-privato su patrimoni esistenti
Problema operativo. Gli articoli 175 e 193 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 già disciplinano programmazione, valutazione preliminare e finanza di progetto. Il correttivo n. 209/2024 ha riscritto l’articolo 193 e previsto, all’articolo 175, comma 9-bis, contratti-tipo predisposti dal DIPE di concerto con ANAC e RGS. L’operatore può già chiedere informazioni con una manifestazione preliminare di interesse ai sensi dell’articolo 193, comma 2. Perciò una proposta che istituisse semplicemente una nuova manifestazione di interesse sarebbe ridondante.
Ipotesi di integrazione tecnica all’articolo 175 del d.lgs. n. 36/2023
Si propone di aggiungere, dopo il comma 9-bis, un comma 9-ter:
«9-ter. Per gli interventi di riqualificazione energetica e funzionale di immobili e impianti pubblici esistenti, da valutare mediante forme di partenariato pubblico-privato, gli enti concedenti possono utilizzare, nell’ambito della valutazione preliminare di cui al comma 2, uno schema istruttorio standardizzato, definito dal DIPE d’intesa con ANAC e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Lo schema individua i dati minimi relativi a consumi storici, costi di gestione, manutenzioni programmate, disponibilità giuridica dei beni, fabbisogni di investimento, rischi trasferibili e impegni pluriennali dell’ente. L’utilizzo dello schema non sostituisce la valutazione di convenienza e fattibilità, non modifica la disciplina delle procedure di affidamento, non attribuisce diritti preferenziali agli operatori e non determina automatica classificazione fuori bilancio delle operazioni.»
La correzione di sistema
Lo schema non deve aggiungere un adempimento a quelli esistenti: deve costituire un formato comune per acquisire una sola volta dati che l’ente già possiede o deve comunque ricostruire. È particolarmente utile quando esistono stanziamenti di manutenzione, spese energetiche ricorrenti o programmi di riqualificazione già deliberati: rende confrontabile la soluzione tradizionale con quella di partenariato. Il risparmio energetico futuro non può essere qualificato automaticamente come copertura finanziaria; servono verifica tecnica, allocazione effettiva dei rischi, sostenibilità del piano economico-finanziario e corretta contabilizzazione secondo le regole applicabili.
Compatibilità finanziaria e presidi concorrenziali
La proposta non introduce contributi aggiuntivi, non esenta dalla gara, non attribuisce al proponente un diritto di affidamento e non presuppone che il PPP sia sempre più conveniente dell’appalto. I costi eventuali di raccolta e normalizzazione dei dati devono essere quantificati nella relazione tecnica. L’ente conserva la decisione motivata sulla convenienza; la standardizzazione riduce l’asimmetria informativa ma non elimina controlli, obblighi di pubblicità o valutazioni ambientali e tecniche. Indicatori: giorni per la valutazione preliminare, numero di richieste integrative, proposte non procedibili per carenza dati, scostamento tra risparmi energetici attesi e misurati, oneri pluriennali effettivi.
Perché queste due modifiche possono incidere sulla crescita
La prima proposta interviene sul tempo amministrativo che separa una risorsa già assegnata dall’esecuzione dell’investimento. La seconda interviene sulla qualità e comparabilità dei dati necessari a scegliere se utilizzare, e a quali condizioni, capitale privato per la riqualificazione di beni pubblici. Entrambe mirano a migliorare l’efficienza dell’allocazione di risorse esistenti, senza postulare nuova spesa pubblica. L’effetto sul PIL sarebbe indiretto e andrebbe stimato ex post: minori tempi di attesa possono anticipare investimenti, mentre decisioni meglio istruite possono evitare iniziative non sostenibili.
Una proposta circoscritta, distinta dal dossier organico già trasmesso al MIMIT
FEDIMI non propone un secondo piano generale di politica industriale, né presenta queste due novelle come sostitutive del proprio dossier istituzionale già trasmesso al MIMIT. L’intento è aprire un confronto tecnico su due micro-correzioni normative che agiscono sui procedimenti e non sui trasferimenti: trasformare il diritto già scritto in tempi amministrativi misurabili e rendere più efficiente la preparazione di investimenti pubblici e privati. L’impatto sulla finanza pubblica dovrà essere attestato in sede di relazione tecnica; l’impatto economico dovrà essere misurato, non promesso.
Riferimenti normativi e istituzionali
• Ufficio parlamentare di bilancio, Audizione sul Documento di finanza pubblica 2026: https://www.upbilancio.it/it/audizione-nellambito-dellesame-del-documento-di-finanza-pubblica-2026/
• UPB, Validazione del quadro tendenziale DPFP, 6 ottobre 2026: https://www.upbilancio.it/it/lupb-valida-le-previsioni-macroeconomiche-tendenziali-2026-29-del-documento-programmatico-di-finanza-pubblica-dpfp/
• Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art2=
• D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 175 e 193; d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209: https://www.normattiva.it/
• FEDIMI, Modello PIL di equilibrio: https://www.fedimi.it/2026/10/06/modello-fedimi-pil-di-equilibrio/
Lidio Damiano Carboni
Responsabile Rapporti Istituzionali FEDIMI

