Con l’entrata a regime del sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, assume un rilievo centrale anche il tema del recupero dei crediti decurtati, soprattutto nei casi in cui l’impresa o il lavoratore autonomo scendano sotto la soglia minima necessaria per continuare a operare.
La circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024, nel dare le prime indicazioni operative sulla disciplina introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, chiarisce infatti anche come potrà avvenire il recupero dei crediti persi.
Quando il recupero diventa decisivo
La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Per poter lavorare nei cantieri è necessario mantenere almeno 15 crediti. Se il punteggio scende sotto questa soglia, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono proseguire l’attività in cantiere, salvo la limitata eccezione prevista per il completamento di lavori già in avanzato stato di esecuzione, quando quanto realizzato supera il 30% del valore del contratto. In caso contrario, scattano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, comunque non inferiore a 6.000 euro, e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.
In questo quadro, il recupero dei crediti non è un aspetto accessorio, ma uno strumento essenziale per consentire il rientro in condizioni di piena operatività.
Come funziona il recupero dei crediti
La circolare INL precisa che, quando la patente non è più dotata di almeno 15 crediti, è possibile avviare le procedure per il recupero. Questo recupero non è automatico: è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, composta da rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.
La Commissione deve tenere conto di due elementi principali.
Il primo riguarda l’adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La verifica interessa sia i soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, sia i lavoratori impiegati nel cantiere o nei cantieri coinvolti. In sostanza, il recupero passa anche da una dimostrazione concreta di aggiornamento, formazione e riallineamento organizzativo sul fronte prevenzionistico.
Il secondo elemento riguarda la realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La stessa circolare richiama il D.M. n. 132/2024, che individua attività e requisiti capaci di generare crediti ulteriori, come ad esempio il conseguimento della certificazione SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 oppure l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.
Chi compone la Commissione territoriale
La Commissione è nominata con provvedimento del dirigente della sede territoriale competente dell’Ispettorato. Ne fanno parte, oltre al dirigente stesso, almeno due funzionari esperti in materia prevenzionistica e almeno due rappresentanti indicati dalla sede INAIL territorialmente competente. Alle sedute sono inoltre invitati a partecipare anche i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Si tratta quindi di una valutazione collegiale, con forte connotazione tecnica, che mira a verificare non solo il dato formale della perdita dei crediti, ma anche l’effettivo percorso di adeguamento compiuto dall’operatore economico.
Un sistema che premia la prevenzione reale
La logica che emerge dalla circolare è chiara: il recupero dei crediti non si risolve in una semplice domanda amministrativa, ma richiede una reazione concreta dell’impresa sul piano della sicurezza.
Formazione aggiuntiva, investimenti organizzativi, sistemi certificati, modelli gestionali asseverati: sono questi gli strumenti che possono incidere positivamente nella valutazione. In altre parole, il legislatore e l’INL stanno orientando il sistema verso una premialità legata alla qualità effettiva della gestione della sicurezza, e non solo al mero adempimento minimo.
Un punto ancora aperto: le modalità tecniche
La circolare specifica anche che le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti recuperati saranno comunicate successivamente, una volta completata l’implementazione dell’applicativo informatico dedicato. Questo significa che il quadro normativo e procedurale è definito nei suoi principi, ma resta ancora da completare sul piano operativo digitale.
Per le imprese del settore costruzioni è quindi fondamentale non attendere la fase esecutiva finale, ma muoversi fin da ora su tre direttrici: monitoraggio costante del punteggio, presidio documentale della formazione e programmazione di investimenti qualificanti in materia di salute e sicurezza.
Le implicazioni per le imprese edili
Per il comparto dell’edilizia, il sistema della patente a crediti segna un cambio di prospettiva importante. Non basta più evitare sanzioni: diventa strategico costruire un modello aziendale capace di conservare e, se necessario, recuperare il punteggio.
Questo richiede una gestione strutturata di:
- formazione obbligatoria e aggiuntiva;
- aggiornamento dei modelli organizzativi;
- certificazioni e asseverazioni;
- tracciabilità degli investimenti in sicurezza;
- controllo costante dei requisiti utili all’attribuzione dei crediti ulteriori.
In tale contesto, il ruolo delle associazioni di categoria, dei consulenti e degli organismi del sistema bilaterale potrà essere decisivo nel supportare le imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, nell’impostare tempestivamente le azioni necessarie.
Conclusioni
Il messaggio della circolare INL è netto: il recupero dei crediti della patente non rappresenta una scorciatoia, ma un percorso di riqualificazione sostanziale dell’impresa sul terreno della sicurezza.
Per le aziende edili, la patente a crediti non deve essere letta solo come nuovo obbligo, ma anche come indicatore della propria affidabilità organizzativa. Chi investe davvero in prevenzione, formazione e sistemi di gestione potrà non solo evitare le decurtazioni, ma anche affrontare con maggiori strumenti eventuali fasi critiche.
Lidio Damiano Carboni
