La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto lo strumento dell’iperammortamento con l’obiettivo di incentivare gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e favorire il processo di digitalizzazione e innovazione del sistema produttivo nazionale. La misura si inserisce nel solco delle precedenti politiche di supporto agli investimenti riconducibili al piano Industria 4.0, prevedendo una maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolabili ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
Dal punto di vista tecnico, l’iperammortamento consiste in una maggiorazione figurativa del costo fiscale del bene, applicata esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing deducibili. In altri termini, l’impresa continua a iscrivere il bene in bilancio al costo effettivamente sostenuto, ma ai fini fiscali può calcolare le quote di ammortamento su un valore incrementato secondo le percentuali stabilite dalla normativa.
Ad esempio, nel caso di una maggiorazione del 150%, un bene acquistato al costo di 100.000 euro verrebbe considerato fiscalmente come se fosse costato 250.000 euro. Le quote di ammortamento deducibili sarebbero quindi calcolate su questo valore maggiorato, generando una riduzione della base imponibile IRES e IRAP.
La normativa individua con precisione i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere all’agevolazione.
Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare dell’iperammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza o dal regime contabile adottato. Sono pertanto incluse sia le società di capitali sia le società di persone e le imprese individuali.
Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente beni materiali strumentali nuovi caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico e funzionale alla trasformazione digitale dei processi produttivi. In linea con la tradizione normativa degli incentivi Industria 4.0, tali beni sono generalmente individuati attraverso specifici allegati tecnici che includono, tra gli altri:
- macchine utensili a controllo numerico e computerizzato;
- sistemi di automazione e robotica industriale;
- sistemi di interconnessione e integrazione automatizzata con il sistema informativo aziendale;
- dispositivi e sensori per il monitoraggio e il controllo dei processi produttivi;
- sistemi per l’integrazione logistica e la gestione automatizzata dei flussi produttivi.
Un elemento fondamentale per la fruizione dell’incentivo è rappresentato dal requisito della interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il bene deve essere in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (ERP, MES, sistemi di progettazione o pianificazione) o esterni (fornitori, clienti, rete logistica) attraverso protocolli standard riconosciuti.
La normativa richiede inoltre che il possesso dei requisiti tecnici sia certificato tramite perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure tramite attestazione di conformità rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Tale documentazione deve dimostrare che il bene rientra tra quelli agevolabili e che soddisfa i requisiti di interconnessione previsti dalla normativa.
Nonostante il quadro normativo delineato dalla legge di bilancio, l’incentivo non risulta ancora concretamente applicabile. Le ragioni sono prevalentemente di natura tecnica e amministrativa.
In primo luogo, la legge prevede l’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale decreto è necessario per definire diversi aspetti operativi fondamentali, tra cui:
- le modalità di comunicazione degli investimenti effettuati;
- i modelli di dichiarazione e trasmissione delle informazioni;
- le procedure di verifica e monitoraggio della spesa pubblica;
- i criteri di controllo e tracciabilità degli investimenti agevolati.
In assenza di tali indicazioni operative, imprese e professionisti non dispongono degli strumenti necessari per documentare correttamente l’accesso al beneficio e per garantire la conformità alle procedure richieste.
Un ulteriore elemento di incertezza riguarda il meccanismo di monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie, che potrebbe prevedere l’introduzione di piattaforme informatiche dedicate per la comunicazione preventiva degli investimenti o per la registrazione degli stessi presso l’amministrazione competente. Anche questo aspetto richiede una disciplina tecnica dettagliata che può essere definita solo attraverso il decreto attuativo.
Infine, sono emerse alcune questioni interpretative relative a specifiche condizioni previste dalla norma primaria, tra cui la possibile introduzione di vincoli territoriali o di provenienza dei beni. Tali aspetti sono attualmente oggetto di valutazione da parte delle amministrazioni competenti e potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti normativi o interpretativi.
In conclusione, sebbene la misura dell’iperammortamento sia stata formalmente reintrodotta nel quadro normativo nazionale, la sua effettiva operatività resta subordinata alla definizione delle disposizioni attuative e dei meccanismi amministrativi necessari per la gestione dell’incentivo. Fino a quel momento, le imprese interessate agli investimenti tecnologici dovranno attendere la pubblicazione dei provvedimenti attuativi che renderanno concretamente fruibile l’agevolazione.
Lidio Damiano Carboni
