Uno degli aspetti di maggiore interesse operativo per imprese, enti formatori e professionisti della sicurezza riguarda i tempi di efficacia della Legge regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4, nonché le conseguenze giuridiche e organizzative del periodo che intercorre tra la sua pubblicazione ufficiale e la piena applicazione delle nuove disposizioni.
Comprendere correttamente questa fase è fondamentale per evitare inadempimenti e per prepararsi in modo adeguato alle novità introdotte dal legislatore regionale.
Pubblicazione ed entrata in vigore: due momenti distinti
La legge è stata approvata dal Consiglio regionale e successivamente promulgata dal Presidente della Regione, per poi essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
👉 La pubblicazione sul BURL rappresenta il momento in cui la legge diventa conoscibile da tutti, ma non coincide automaticamente con la sua entrata in vigore.
Come previsto dalla prassi normativa regionale e dallo stesso testo legislativo, la Legge regionale n. 4/2026 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL, salvo diversa indicazione espressa (che, in questo caso, non è prevista).
Questa regola risponde al principio generale della vacatio legis, ossia quel periodo di tempo concesso ai destinatari della norma per prenderne conoscenza e adeguarsi alle nuove disposizioni.
Cos’è la “vacatio legis” e perché è rilevante
La vacatio legis è l’intervallo temporale che separa:
- 📌 la pubblicazione della legge,
- 📌 la sua entrata in vigore effettiva.
Nel caso della Legge regionale n. 4/2026, tale periodo consente a:
- soggetti formatori;
- datori di lavoro;
- associazioni di categoria;
- organi di vigilanza;
di analizzare il nuovo quadro normativo, valutare gli impatti organizzativi e avviare le prime attività preparatorie.
⚠️ Durante la vacatio legis la legge NON è ancora obbligatoria, ma è già pienamente valida sotto il profilo giuridico: non può più essere ignorata né considerata incerta.
Cosa accade tra la pubblicazione e l’entrata in vigore
🔹 1. Le nuove disposizioni non sono ancora applicabili
Fino alla data di entrata in vigore:
- continuano ad applicarsi le regole previgenti in materia di formazione sulla salute e sicurezza;
- non possono essere irrogate sanzioni sulla base delle nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 4/2026;
- non è ancora obbligatoria l’iscrizione al nuovo Elenco regionale dei soggetti formatori, né l’utilizzo della piattaforma informatica regionale.
🔹 2. Avvio delle attività attuative della Regione
Parallelamente, proprio durante (e subito dopo) la vacatio legis, la Regione Lombardia è chiamata ad avviare una serie di atti attuativi fondamentali, senza i quali molte disposizioni della legge non possono diventare operative.
In particolare, la legge prevede che la Giunta regionale adotti, entro termini definiti (in genere sei mesi dall’entrata in vigore):
- i criteri e le modalità di iscrizione all’Elenco regionale dei soggetti formatori;
- le regole di funzionamento della piattaforma informatica regionale;
- le modalità di controllo, aggiornamento e verifica dei requisiti;
- le disposizioni operative per la gestione dei dati e la tracciabilità dei percorsi formativi.
➡️ Questo significa che anche dopo l’entrata in vigore formale della legge, alcune parti saranno pienamente efficaci solo a seguito dell’adozione dei provvedimenti attuativi.
🔹 3. Preparazione degli operatori e adeguamento organizzativo
Il periodo che segue la pubblicazione è quindi cruciale per:
- gli enti di formazione, che devono:
- verificare il possesso dei requisiti richiesti;
- predisporre la documentazione necessaria per l’iscrizione all’elenco;
- adeguare i sistemi di gestione dei corsi e dei registri formativi;
- le imprese e i datori di lavoro, che devono:
- aggiornare le procedure interne;
- verificare che i percorsi formativi futuri siano erogati da soggetti conformi alla nuova disciplina;
- le associazioni di categoria, chiamate a svolgere un ruolo di supporto e informazione.
Dall’entrata in vigore all’applicazione concreta
È importante sottolineare che:
- 📌 l’entrata in vigore rende la legge giuridicamente obbligatoria,
- 📌 l’applicazione concreta e sanzionabile delle singole disposizioni dipende spesso dagli atti attuativi.
In assenza di tali atti, alcune previsioni (come l’obbligo di utilizzo della piattaforma o l’iscrizione all’elenco) non possono produrre effetti immediati, pur essendo formalmente vigenti.
Questo approccio progressivo è tipico delle riforme “di sistema”, come quella introdotta dalla Legge regionale n. 4/2026, che ridisegna in modo strutturale l’intero modello di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Conclusione
La Legge regionale Lombardia n. 4/2026 segue un percorso di entrata in vigore graduale e strutturato, articolato in tre fasi chiave:
- Pubblicazione sul BURL → conoscibilità della norma
- Entrata in vigore (dopo 15 giorni) → obbligatorietà giuridica
- Adozione degli atti attuativi → piena operatività del sistema
Per gli operatori del settore, il periodo tra la pubblicazione e l’effettiva applicazione rappresenta un’opportunità strategica per adeguarsi, prevenire criticità e affrontare consapevolmente il nuovo quadro normativo.
Lidio Damiano Carboni – Responsabile Rapporti Istituzionali FEDIMI
