Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025) è stato introdotto l’art. 1-bis che, per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fissa un termine massimo di 30 giorni per concludere “la formazione e l’eventuale addestramento specifico” richiamando l’art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 81/08.

Come associazione datoriale di rappresentanza, FEDIMI ritiene necessario evidenziare le incongruenze che questa previsione genera rispetto al quadro ordinario del Testo Unico Sicurezza e, soprattutto, rispetto al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in salute e sicurezza (pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025).

Cosa prevede la Legge 198/2025: il “tetto” dei 30 giorni

L’art. 1-bis stabilisce che, “in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio”, la formazione e l’eventuale addestramento specifico (art. 37, c.4, lett. a) “si concludono entro trenta giorni” dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro).

Il problema non è il termine massimo in sé, ma l’effetto pratico: rischia di essere letto (erroneamente, ma prevedibilmente) come una finestra “di tolleranza” durante la quale il lavoratore può operare prima di completare il percorso.

Prima incongruenza: il D.Lgs. 81/08 pretende formazione “in occasione” dell’assunzione (non “quando si riesce”)

L’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 dispone che formazione e (ove previsto) addestramento specifico devono avvenire “in occasione” della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio dell’utilizzazione in somministrazione).

L’introduzione di un termine di 30 giorni per concludere crea una frizione interpretativa:

  • da un lato, il Testo Unico collega la formazione all’evento “assunzione/inizio”;
  • dall’altro, la Legge 198/2025 “sposta” l’attenzione sulla chiusura entro 30 giorni, che nella prassi può diventare un rinvio.

In altre parole: si passa dal principio “formazione all’ingresso” al rischio di “formazione entro un mese”.

Seconda incongruenza: l’Accordo Stato-Regioni 2025 spinge verso l’immediatezza (e supera la logica dei tempi dilatati)

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 è l’atto attuativo centrale dell’art. 37, c.2 D.Lgs. 81/08 e definisce durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi, con pubblicazione in G.U. il 24/05/2025.

Nel dibattito applicativo (e nella prassi formativa) l’Accordo 2025 viene letto come un rafforzamento del principio di formazione prima dell’effettiva esposizione ai rischi, eliminando ambiguità che in passato avevano alimentato prassi attendiste.

Ne consegue un cortocircuito: la fonte “speciale” (Legge 198/2025) rischia di essere percepita come deroga sostanziale a un impianto (Testo Unico + Accordo 2025) che mira invece a rendere la formazione tempestiva e preventiva.

Terza incongruenza: “basso rischio” non significa “assenza di rischio” nei pubblici esercizi e nel ricettivo

La Legge 198/2025 giustifica il termine richiamando “basso livello di rischio”.
Ma il settore HORECA e ricettivo presenta, nella pratica quotidiana, rischi tutt’altro che marginali:

  • scivolamenti e cadute (pavimenti bagnati, movimentazioni rapide);
  • tagli, ustioni, contatto con superfici calde;
  • sostanze chimiche (detergenti/sanificanti);
  • movimentazione manuale carichi e posture incongrue;
  • attrezzature (affettatrici, impastatrici, lavastoviglie industriali, ecc.).

La definizione stessa di addestramento nel D.Lgs. 81/08 evidenzia che parliamo di capacità pratiche sull’uso corretto e sicuro di attrezzature/procedure: rinviarlo può significare esporre lavoratori e terzi proprio nelle fasi più delicate (inserimento e affiancamento).

Quarta incongruenza: addestramento e tracciabilità non sono “facoltativi” nella sostanza

L’art. 1-bis parla di “eventuale addestramento”.
Tuttavia, nel sistema del D.Lgs. 81/08 l’addestramento è spesso necessitato:

  • quando il lavoratore usa attrezzature che richiedono competenze/responsabilità particolari, il datore di lavoro deve assicurare formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici (art. 73).
  • l’addestramento è un “fare” operativo, non una lezione teorica: proprio per questo molte prassi (e interpretazioni) insistono su persona esperta, prova pratica ed evidenze documentali.

La conseguenza pratica è una zona grigia: aziende corrette che investono subito in affiancamento e addestramento rischiano di essere “penalizzate” da una lettura riduttiva (“c’è tempo 30 giorni”), mentre chi vuole comprimere gli adempimenti trova un appiglio.

Somministrazione di lavoro: aumenta l’incertezza sulle responsabilità

La norma estende i 30 giorni anche alla somministrazione di lavoro (“dall’inizio dell’utilizzazione”).
Qui il rischio è doppio:

  1. sul piano organizzativo, perché i tempi di avvio missione nel turismo/ristorazione sono spesso immediati;
  2. sul piano della responsabilità datoriale (chi fa cosa e quando), perché la catena “agenzia–utilizzatore” richiede chiarezza assoluta su formazione generale/specifica e addestramento sul posto di lavoro.

Una finestra di 30 giorni, se letta come possibilità di posticipare, moltiplica contenzioso e criticità ispettive.

La posizione FEDIMI: come tutelare davvero imprese e lavoratori

FEDIMI ritiene che la norma vada ricondotta a coerenza con D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025, evitando letture “derogatorie” che espongono le imprese a sanzioni e, soprattutto, a eventi infortunistici.

Linea interpretativa prudente (consigliata alle imprese)

In assenza di chiarimenti ufficiali, la lettura più sicura è:

  • formazione e addestramento prima o contestualmente all’adibizione alla mansione con rischio, in coerenza con art. 37 e con l’impostazione dell’Accordo 2025;
  • i “30 giorni” come termine massimo solo per completare eventuali moduli residui (organizzativi), non come autorizzazione a lavorare “scoperti”.

Proposte di intervento (urgenti)

FEDIMI auspica:

  1. circolare/FAQ ministeriale che chiarisca che il termine di 30 giorni non legittima l’adibizione a mansioni rischiose senza formazione/addestramento preventivo;
  2. coordinamento esplicito con l’Accordo Stato-Regioni 2025 per evitare sovrapposizioni e letture difformi;
  3. chiarimento sul concetto di “basso rischio” per questi comparti, perché l’etichetta non può trasformarsi in abbassamento sostanziale delle tutele.

Conclusione

La Legge 198/2025, nel tentativo di introdurre una tempistica certa, rischia di produrre l’effetto opposto: incertezza operativa, differenze territoriali di interpretazione, e un pericoloso messaggio culturale (“c’è tempo”) in un momento storico in cui la formazione deve essere preventiva, efficace e verificabile.

FEDIMI continuerà a rappresentare le esigenze delle imprese chiedendo chiarezza normativa e strumenti applicativi che permettano di coniugare operatività aziendale e tutela sostanziale di lavoratori e clienti.

Natalino Anzalone