Dal codice ATECO alla valutazione dei rischi delle singole mansioni: un percorso di accompagnamento per imprese e professionisti
La sicurezza nelle attività circensi e negli spettacoli itineranti richiede di coniugare il rispetto delle regole generali con la specificità di un’organizzazione del lavoro che si sposta, monta e smonta strutture, impiega professionalità eterogenee e opera spesso in condizioni ambientali mutevoli. Dopo aver affrontato il rapporto tra classificazione economica e rischio effettivo, FEDIMI propone un ulteriore approfondimento dedicato alla formazione: non per formulare giudizi sul settore, ma per sostenere percorsi applicativi chiari e concretamente utili.

  1. Il codice ATECO identifica l’attività, non esaurisce la valutazione dei rischi
    Le attività circensi possono essere ricondotte, in base all’attività concretamente svolta, al codice ATECO 2025 90.20.09 («Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche»). La classificazione economica non costituisce tuttavia una misura tecnica del rischio di ogni lavorazione. Un’organizzazione può comprendere funzioni amministrative, accoglienza, tecnici audio-luci, addetti a movimentazioni e montaggi, artisti e personale che opera con animali: esposizioni e misure preventive devono essere differenziate.
    La fascia di rischio associata al settore nei sistemi di classificazione utilizzati per la formazione costituisce un punto di partenza amministrativo, non una presunzione assoluta di basso rischio per tutte le mansioni. Né l’eventuale presenza di rischi elevati comporta, da sola, l’obbligo di modificare il codice ATECO prevalente.
  2. Gli obblighi del datore di lavoro: artt. 17, 18, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
    L’art. 17 individua nella valutazione di tutti i rischi e nella conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) un obbligo non delegabile del datore di lavoro. L’art. 28 richiede una valutazione riferita a tutti i rischi per la salute e sicurezza e l’individuazione delle misure di prevenzione, delle procedure e dei ruoli organizzativi. L’art. 29 disciplina le modalità della valutazione e il suo aggiornamento quando intervengono mutamenti rilevanti.
    Nel settore circense il DVR deve pertanto considerare non soltanto lo spettacolo, ma anche trasporto, scarico, installazione, prove, manutenzione, disallestimento e condizioni del sito. È particolarmente utile costruire gruppi omogenei di mansioni e distinguere i rischi ricorrenti da quelli specifici del singolo allestimento.
  3. Formazione generale, specifica e addestramento: art. 37 e Accordo Stato-Regioni 2025
    L’art. 37 impone una formazione sufficiente e adeguata, anche rispetto ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, disciplina contenuti e durate minime dei percorsi. Per i lavoratori, la formazione generale è di 4 ore; la formazione specifica è articolata, in via ordinaria, in 4, 8 o 12 ore in funzione della fascia di rischio e delle regole applicabili.
    Il punto fondamentale è che la durata minima desunta dalla classificazione settoriale non può sostituire l’obbligo di adeguare contenuti, modalità e, quando necessario, durata della formazione ai rischi effettivamente rilevati. Per attività operative con esposizioni particolarmente impegnative, un percorso complessivo corrispondente alla fascia alta (4 ore generali e 12 specifiche) può essere una scelta prudenziale e tecnicamente motivata; non va però presentato come un automatismo normativo valido per ogni lavoratore circense.
    L’addestramento pratico, ove richiesto, è distinto dalla formazione teorica: deve riguardare concretamente attrezzature, procedure, dispositivi e manovre. Restano inoltre autonomi gli obblighi di abilitazione, formazione particolare o sorveglianza sanitaria eventualmente previsti dalla normativa applicabile alle singole attività.
  4. Alcune mansioni e i rischi da considerare
    • Montatori di tendoni e strutture temporanee: caduta dall’alto, cedimenti, ancoraggi, sollevamento e movimentazione di carichi, interferenze e vento; necessità di procedure di montaggio, verifiche e addestramento.
    • Tecnici di scena, audio e luci: rischio elettrico, lavori in quota, movimentazione di attrezzature, sospensioni e interferenze tra imprese.
    • Artisti acrobatici: cadute, sistemi di sospensione e protezione, affidabilità delle attrezzature, condizioni di prova e procedure di soccorso; la competenza artistica non sostituisce la formazione prevenzionistica.
    • Addetti agli animali, quando presenti: movimenti imprevedibili, contatto, schiacciamento, condizioni igieniche e gestione delle emergenze.
    • Biglietteria, amministrazione e accoglienza: rischi generalmente diversi da quelli del montaggio, ma da valutare considerando affollamento, emergenze, movimentazione e caratteristiche del sito.
    Questi esempi non costituiscono una classificazione automatica «basso/medio/alto» delle mansioni. Il giudizio deve essere documentato nella valutazione aziendale, considerando probabilità, gravità del danno, esposizione e misure già adottate.
  5. Un modello di formazione costruito sulle fasi di lavoro
    Un’impostazione efficace può prevedere una base formativa comune e moduli specifici per mansione, integrati con addestramento e verifiche di apprendimento. La programmazione dovrebbe coprire anche le attività meno visibili al pubblico: carico e scarico, allestimento, smontaggio, trasferimenti e manutenzione. In presenza di più imprese, il coordinamento deve tenere conto degli obblighi dell’art. 26 o, ove applicabile, del Titolo IV e della disciplina speciale sugli spettacoli.
    La documentazione dovrebbe rendere verificabili la correlazione con il DVR, i contenuti effettivamente erogati, le competenze dei docenti, le prove pratiche, le presenze e gli aggiornamenti. Una registrazione accurata è utile alle imprese, ai lavoratori e agli organi di vigilanza.
  6. Perché accompagnare il settore è più utile che moltiplicare gli adempimenti
    Le imprese circensi operano in un contesto professionale peculiare, spesso caratterizzato da competenze specialistiche maturate sul campo. Questa esperienza rappresenta un patrimonio da valorizzare e integrare con strumenti prevenzionistici verificabili. La finalità non è appesantire l’organizzazione con adempimenti duplicati, bensì aiutare gli operatori a riconoscere i rischi, chiarire le responsabilità e scegliere percorsi formativi proporzionati.
    FEDIMI ritiene utile promuovere il confronto tra rappresentanze del settore, professionisti della prevenzione, organismi formativi e istituzioni competenti, per sviluppare orientamenti omogenei e materiali applicativi dedicati alle attività circensi e agli spettacoli itineranti.
  7. Le possibili direttrici di un confronto tecnico
    • Matrice indicativa delle mansioni e dei rischi, da adattare al DVR di ciascuna organizzazione.
    • Indicazioni operative sul raccordo tra fascia formativa ATECO e formazione effettivamente necessaria per le lavorazioni.
    • Moduli formativi e di addestramento per montaggi, lavoro in quota, scenotecnica, movimentazione e gestione delle emergenze.
    • Criteri documentali semplici per le attività itineranti e per l’aggiornamento sito-specifico.
    • Raccordo tra D.Lgs. 81/2008, disciplina degli spettacoli e prescrizioni per strutture temporanee.
    Conclusioni
    Il codice ATECO descrive l’attività economica; il DVR descrive i rischi; la formazione deve essere progettata sulla base dei rischi che i lavoratori affrontano concretamente. Questi tre livelli non sono in contraddizione, ma devono essere letti insieme. Il settore circense può diventare un terreno positivo di collaborazione per sviluppare buone prassi che tutelino le persone e valorizzino le professionalità, senza generalizzazioni e senza presunzioni di irregolarità.
    Riferimenti normativi essenziali
    • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in particolare artt. 17, 18, 26, 28, 29, 36 e 37 e Titoli III e IV, ove applicabili.
    • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, pubblicato nella G.U. n. 119 del 24 maggio 2025, relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
    • Decreto interministeriale 22 luglio 2014 sulle particolari esigenze degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e delle manifestazioni fieristiche, nei limiti del rispettivo campo di applicazione.
    Nota: articolo divulgativo generale; l’individuazione degli obblighi per la singola impresa richiede l’esame del DVR, delle mansioni, dei contratti e delle condizioni operative.

Lidio Damiano Carboni
Responsabile Rapporti Istituzionali – FEDIMI