Dopo quasi vent’anni dall’entrata in vigore del Testo Unico, la Federazione ritiene sia giunto il momento di valutare alcuni aggiornamenti della disciplina, a partire dal ruolo del RSPP e dal rapporto tra competenza professionale, informazione, decisione e responsabilità

FEDIMI – Federazione Imprese Italia ha avviato un’attività finalizzata a sollecitare, nelle diverse sedi istituzionali competenti, l’apertura di una discussione sull’opportunità di aggiornare alcuni aspetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L’iniziativa nasce da una considerazione precisa: il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un pilastro fondamentale del sistema italiano di prevenzione e tutela dei lavoratori, ma la sua lunga applicazione, l’evoluzione della giurisprudenza e soprattutto la crescente complessità tecnica e organizzativa delle imprese rendono oggi opportuno interrogarsi sulla possibilità di rendere più chiari alcuni rapporti tra i diversi soggetti del sistema prevenzionistico.

L’obiettivo di FEDIMI non è ridurre le tutele dei lavoratori né attenuare gli obblighi delle imprese.

Al contrario, una maggiore chiarezza preventiva delle funzioni e delle responsabilità può contribuire a rendere più efficace lo stesso sistema della prevenzione.

Il D.Lgs. 81/2008 deve poter evolvere insieme al mondo del lavoro

Dal 2008 a oggi il mondo produttivo è profondamente cambiato.

Digitalizzazione, automazione, nuovi impianti, nuovi materiali, organizzazioni produttive più complesse, esternalizzazione di numerose funzioni e crescente specializzazione delle competenze hanno progressivamente modificato il modo nel quale le imprese affrontano la gestione dei rischi.

Anche la sicurezza sul lavoro richiede oggi competenze sempre più specialistiche.

Per questo FEDIMI ritiene necessario interrogarsi su un principio fondamentale:

a una crescente specializzazione delle competenze deve corrispondere una altrettanto chiara individuazione delle funzioni, degli obblighi e delle responsabilità.

Non si tratta di mettere in discussione l’architettura del D.Lgs. 81/2008.

Si tratta, piuttosto, di verificarne alcuni meccanismi alla luce dell’esperienza maturata in quasi vent’anni di applicazione.

Il ruolo centrale dell’RSPP

Uno dei primi temi sui quali FEDIMI ritiene necessario aprire una riflessione riguarda il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP.

Si tratta di una figura centrale nel sistema della prevenzione aziendale, per la quale la normativa richiede specifiche capacità e requisiti professionali.

Il sistema vigente mantiene correttamente in capo al datore di lavoro la titolarità di obblighi fondamentali, tra i quali la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR, nonché la designazione dell’RSPP.

FEDIMI non propone di modificare questo principio.

Occorre però interrogarsi sulla rilevanza che deve essere riconosciuta all’apporto tecnico-specialistico dei professionisti che partecipano al sistema della prevenzione.

Se la legge richiede determinate competenze professionali, è ragionevole che la qualità dell’attività tecnica svolta nell’ambito di tali competenze assuma una propria rilevanza.

Titolarità dell’obbligo e competenza tecnica

È proprio da questa distinzione che prende avvio la proposta elaborata da FEDIMI.

La titolarità di un obbligo non coincide necessariamente con il possesso personale di tutte le competenze specialistiche necessarie per costruirne i presupposti tecnici.

Un imprenditore può essere responsabile dell’organizzazione della sicurezza senza per questo poter essere considerato personalmente specialista di ogni disciplina tecnica coinvolta nella valutazione dei rischi.

Parallelamente, il professionista qualificato deve poter essere valutato in relazione alla competenza richiesta dalla funzione esercitata, alle informazioni ricevute, a quelle ragionevolmente acquisibili e alle condizioni nelle quali è stato posto in grado di svolgere la propria attività.

È quindi necessario costruire un sistema nel quale siano maggiormente distinguibili:

INFORMAZIONE → VALUTAZIONE TECNICA → SEGNALAZIONE → DECISIONE → ATTUAZIONE → VIGILANZA.

Non per frammentare la sicurezza.

Ma per renderne più chiaro il funzionamento.

La proposta FEDIMI: responsabilità coerente con funzione e competenza

FEDIMI ha elaborato una proposta di approfondimento del D.Lgs. 81/2008 fondata su alcuni principi.

Il primo riguarda la responsabilità per competenza: l’apporto tecnico-specialistico deve essere valutato in relazione alla professionalità richiesta e all’attività concretamente svolta.

Il secondo riguarda la responsabilità per informazione: chi è chiamato a svolgere una valutazione tecnica deve essere messo nelle condizioni di conoscere tempestivamente le informazioni aziendali rilevanti.

Il terzo riguarda la responsabilità per decisione: occorre distinguere l’elaborazione e la segnalazione tecnica dalla successiva determinazione di chi dispone dei poteri organizzativi e decisionali.

Il quarto riguarda la responsabilità per attuazione e vigilanza: una misura correttamente individuata e decisa deve successivamente essere concretamente realizzata e verificata.

A questi principi FEDIMI propone di affiancare quello dell’affidamento professionale qualificato.

L’affidamento professionale qualificato

Questo rappresenta uno degli aspetti più innovativi della riflessione proposta.

Il datore di lavoro che abbia fornito informazioni complete e corrette, assicurato condizioni adeguate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e dato seguito alle segnalazioni ricevute deve poter ragionevolmente fare affidamento sugli apporti tecnico-specialistici formulati nell’ambito delle competenze professionali del Servizio.

Non significa introdurre un’esenzione automatica dalla responsabilità.

Il principio non potrebbe evidentemente operare quando il datore di lavoro conosca direttamente una situazione di rischio, ignori una segnalazione, non metta a disposizione informazioni o condizioni adeguate oppure quando l’erroneità della valutazione tecnica sia manifestamente riconoscibile.

Il punto è un altro.

Non può essere privo di rilevanza il fatto che un imprenditore abbia correttamente organizzato il sistema della prevenzione e si sia affidato a professionalità qualificate proprio per acquisire quelle competenze tecniche che personalmente non possiede.

È una questione che assume particolare rilevanza per le piccole e medie imprese.

Una proposta di nuovo articolo 33-bis

Tra le ipotesi elaborate da FEDIMI vi è anche l’introduzione nel D.Lgs. 81/2008 di un nuovo articolo 33-bis, dedicato ai principi relativi all’esercizio delle funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La disposizione potrebbe rappresentare il punto di raccordo tra diversi principi.

Dovrebbe chiarire che la designazione dell’RSPP non determina il trasferimento degli obblighi propri del datore di lavoro e non attribuisce automaticamente poteri organizzativi, direttivi o di spesa.

Parallelamente dovrebbe riconoscere l’autonoma rilevanza degli apporti aventi natura tecnico-specialistica, considerando le competenze professionali richieste, le informazioni disponibili o ragionevolmente acquisibili e le condizioni nelle quali l’attività è stata concretamente svolta.

All’interno di questo equilibrio troverebbe spazio anche il principio dell’affidamento professionale qualificato.

L’articolo 17 deve rimanere fermo

Su un punto FEDIMI ritiene necessario essere particolarmente chiara.

La proposta non prevede di modificare gli obblighi non delegabili del datore di lavoro stabiliti dall’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP devono continuare a rimanere nella sfera degli obblighi non delegabili.

La riflessione proposta riguarda invece il modo nel quale il sistema riconosce e distingue l’apporto tecnico, l’informazione, la segnalazione, la decisione e l’attuazione.

È proprio mantenendo fermo l’articolo 17 che il confronto può concentrarsi sulla reale questione posta da FEDIMI: come rendere maggiormente coerenti responsabilità, competenze e poteri senza indebolire il sistema delle tutele.

Anche la conoscibilità del rischio deve essere valutata prima dell’evento

Un ulteriore elemento della proposta riguarda il criterio temporale con il quale vengono valutate le condotte.

La prevedibilità e la riconoscibilità di una situazione di rischio devono essere considerate sulla base delle conoscenze, delle informazioni e delle concrete possibilità disponibili nel momento in cui il soggetto era chiamato ad agire.

La valutazione deve quindi essere effettuata secondo una prospettiva ex ante.

L’accadimento successivo di un infortunio non dovrebbe, da solo, trasformare retrospettivamente un rischio in qualcosa che necessariamente avrebbe dovuto essere conosciuto o previsto.

Anche su questo aspetto FEDIMI ritiene utile una riflessione istituzionale.

È giunto il momento di aprire la discussione

FEDIMI è consapevole della complessità della materia.

Proprio per questo non considera le proprie proposte come un testo chiuso o come una soluzione precostituita.

L’obiettivo dell’iniziativa avviata dalla Federazione è portare questi temi nelle sedi istituzionali competenti e favorire l’apertura di un confronto tecnico, coinvolgendo progressivamente istituzioni, parti sociali, professionisti della prevenzione, mondo accademico, imprese ed esperti delle discipline interessate.

Dopo quasi vent’anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, riteniamo sia giunto il momento di compiere questa valutazione.

Non per riscrivere il Testo Unico partendo dalle responsabilità successive all’infortunio.

Ma per migliorare, prima dell’evento, la capacità della norma di indicare con maggiore precisione chi deve conoscere, chi deve valutare, chi deve segnalare, chi deve decidere, chi deve attuare e chi deve vigilare.

La sicurezza dei lavoratori e la certezza delle regole per le imprese non rappresentano obiettivi contrapposti.

Una normativa più chiara nelle competenze e nelle responsabilità può contribuire a rendere più efficace la prevenzione e più consapevole l’organizzazione della sicurezza nelle imprese.

È su questa base che FEDIMI – Federazione Imprese Italia ha deciso di avviare il proprio percorso di confronto istituzionale per una possibile evoluzione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Lidio Damiano Carboni

Responsabile Rapporti Istituzionali FEDIMI