Dall’assenza di specifiche sanzioni nel Testo Unico alla responsabilità per l’evento: l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione

In un precedente approfondimento, FEDIMI – Federazione Imprese Italia ha ricostruito l’evoluzione normativa della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, evidenziando un elemento particolarmente significativo del nostro ordinamento.

Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce all’RSPP e al Servizio di Prevenzione e Protezione compiti fondamentali nel sistema aziendale della sicurezza, ma non prevede nei confronti dell’RSPP un autonomo sistema di sanzioni contravvenzionali analogo a quello previsto per altri soggetti della prevenzione.

Ciò non significa tuttavia assenza di responsabilità penale.

A costruire progressivamente il confine tra funzione preventiva e responsabilità per l’evento è stata soprattutto la Corte di Cassazione.

Ripercorrere alcune delle principali pronunce consente di comprendere come si sia formato quello che oggi possiamo considerare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

1. Cassazione penale, Sez. IV, n. 11351/2005 – La distinzione fondamentale

La sentenza n. 11351 del 20 aprile 2005 rappresenta uno dei passaggi fondamentali.

La Corte affronta direttamente il problema dell’assenza di una specifica sanzione nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il principio elaborato è destinato ad avere grande influenza sulla giurisprudenza successiva.

La Corte distingue tra:

responsabilità prevenzionistica per violazione di norme di puro pericolo

e

responsabilità per reati colposi di evento.

L’RSPP, privo normalmente di poteri decisionali propri del datore di lavoro, non risponde automaticamente della violazione degli obblighi prevenzionistici attribuiti ad altri soggetti.

Ma se, agendo con imperizia, negligenza o imprudenza, fornisce un’indicazione errata oppure omette di segnalare una situazione di rischio e tale comportamento contribuisce causalmente alla verificazione dell’infortunio, può rispondere dell’evento.

È uno dei momenti nei quali emerge con particolare chiarezza il concetto di:

COLPA PROFESSIONALE DELL’RSPP.

Non responsabilità derivante semplicemente dalla carica.

Responsabilità derivante dall’eventuale esercizio colposamente inadeguato delle funzioni assunte.

2. Cassazione penale, Sez. IV, n. 16134/2010 – La centralità della prevenzione

Un altro passaggio significativo arriva nel 2010.

Con la sentenza n. 16134 la Corte pone l’accento sulla centralità della prevenzione e dell’informazione all’interno del sistema di tutela della salute e della sicurezza.

La necessità di specifiche competenze e requisiti professionali dell’RSPP non costituisce un elemento meramente formale.

È la conseguenza della rilevanza sostanziale attribuita dal legislatore alla capacità del Servizio di Prevenzione e Protezione di individuare correttamente i rischi.

Da qui deriva un principio importante.

Se un infortunio è riconducibile a una situazione pericolosa che l’RSPP, in ragione delle proprie competenze e funzioni, avrebbe dovuto conoscere e segnalare, può emergere una sua corresponsabilità.

La mappa dei rischi assume così un ruolo decisivo nell’intero sistema prevenzionistico.

3. Cassazione penale, Sez. IV, n. 32195/2010 – Poteri diversi, responsabilità diverse

Sempre nel 2010, la sentenza n. 32195 contribuisce ulteriormente a precisare il quadro.

La Corte ribadisce che il datore di lavoro rimane titolare della posizione centrale di garanzia.

È il datore di lavoro a essere titolare degli obblighi organizzativi e decisionali fondamentali e, in particolare, degli obblighi non delegabili previsti dalla normativa.

L’RSPP, invece, è normalmente privo di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Ma questa assenza di poteri non elimina ogni possibile responsabilità.

Se l’infortunio deriva da una situazione pericolosa che il responsabile avrebbe dovuto individuare e segnalare, la sua omissione può assumere rilevanza causale rispetto all’evento.

La sentenza contribuisce quindi a delineare una distinzione destinata a diventare fondamentale:

il datore di lavoro decide e organizza;

l’RSPP deve correttamente individuare, valutare e segnalare.

Le rispettive responsabilità derivano dalle rispettive funzioni.

4. Cassazione, Sezioni Unite, n. 38343/2014 – Il caso ThyssenKrupp

Un passaggio imprescindibile è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 38343 del 2014, relativa alla vicenda ThyssenKrupp.

La decisione assume particolare importanza perché affronta organicamente la struttura delle responsabilità all’interno delle organizzazioni complesse.

Nel sistema della sicurezza convivono differenti soggetti, ciascuno caratterizzato da specifiche funzioni e differenti sfere di responsabilità.

La posizione dell’RSPP viene collocata all’interno di questa architettura.

Il fatto che il Servizio di Prevenzione e Protezione non disponga normalmente dei poteri decisionali propri del datore di lavoro e che il Testo Unico non preveda specifiche sanzioni nei suoi confronti non determina automaticamente l’irrilevanza penale delle sue condotte.

Assumere una funzione professionale qualificata comporta infatti il dovere di svolgerla correttamente.

Quando l’errata individuazione di un rischio o l’omessa segnalazione contribuisce alla mancata adozione della misura necessaria, quella condotta può entrare nella catena causale dell’evento.

La pronuncia contribuisce quindi a consolidare definitivamente un principio:

la responsabilità deve essere ricostruita attraverso la funzione concretamente esercitata e il rischio che ciascun soggetto era chiamato a governare.

5. Cassazione penale, Sez. IV, n. 27006/2015 – La responsabilità concorrente o anche esclusiva

La sentenza n. 27006 del 25 giugno 2015 compie un ulteriore passo.

La Corte ribadisce che l’RSPP, pur non essendo dotato di poteri decisionali, può essere chiamato a rispondere dell’infortunio quando questo sia riconducibile a una situazione pericolosa che aveva l’obbligo professionale di conoscere e segnalare.

Particolarmente significativo è il riferimento alla possibilità che la responsabilità possa configurarsi in concorso con quella del datore di lavoro o, ricorrendone concretamente i presupposti, anche a titolo esclusivo.

Questo passaggio dimostra quanto sia rilevante la qualità tecnica dell’attività svolta dall’RSPP.

La sua funzione non è puramente formale.

6. Cassazione penale, Sez. IV, n. 24822/2021 – Un orientamento ormai consolidato

A distanza di molti anni dai primi pronunciamenti, la Cassazione continua a ribadire il medesimo principio.

Con la sentenza n. 24822 del 2021 viene nuovamente affermato che l’RSPP può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, quando l’infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

Il dato interessante non è soltanto il contenuto della singola pronuncia.

È la continuità dell’orientamento giurisprudenziale.

Un principio elaborato progressivamente a partire dalla normativa precedente al D.Lgs. 81/2008 è stato mantenuto e consolidato anche nell’attuale sistema del Testo Unico.

Cosa emerge da oltre quindici anni di giurisprudenza

Considerando complessivamente queste pronunce emerge una costruzione relativamente lineare.

Primo principio

L’RSPP non diventa automaticamente responsabile perché ricopre quella funzione.

La responsabilità penale non deriva dalla semplice qualifica.

Secondo principio

L’RSPP non possiede normalmente i poteri decisionali e di spesa del datore di lavoro.

Non può quindi essere automaticamente chiamato a rispondere per la mancata attuazione di decisioni che non aveva il potere di assumere.

Terzo principio

L’assenza di una specifica sanzione nel D.Lgs. 81/2008 non significa irresponsabilità.

Quando si verifica un evento lesivo entrano in gioco le norme generali del Codice penale.

Quarto principio

L’errore tecnico può assumere rilevanza penale.

Un rischio non individuato, una valutazione tecnicamente insufficiente, una misura inadeguata o una mancata segnalazione possono costituire elementi di colpa professionale.

Quinto principio

È indispensabile il nesso causale.

Non è sufficiente dimostrare che l’RSPP abbia commesso un errore.

Occorre dimostrare che quell’errore abbia avuto concreta rilevanza nella verificazione dell’evento.

Il vero punto critico: cosa significa “avrebbe dovuto conoscere”?

Proprio qui emerge uno degli aspetti più delicati.

Molte pronunce fanno riferimento alla situazione pericolosa che l’RSPP “avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare”.

Ma determinare concretamente questo confine non è sempre semplice.

Quanto deve essere approfondito un sopralluogo?

Quali informazioni deve autonomamente acquisire l’RSPP?

Quanto può fare affidamento sulle informazioni ricevute dall’impresa?

Quale livello di approfondimento tecnico deve raggiungere?

Quando una modifica del processo produttivo richiede una nuova valutazione?

Qual è il limite tra rischio non segnalato dall’organizzazione e rischio che il professionista avrebbe comunque dovuto individuare?

Sono domande che assumono enorme rilevanza soprattutto dopo l’infortunio, quando ogni decisione viene inevitabilmente riletta alla luce dell’evento già verificatosi.

Il rischio della valutazione “con il senno di poi”

Esiste quindi un tema che merita particolare attenzione.

La valutazione della condotta dell’RSPP dovrebbe essere effettuata considerando le informazioni e le conoscenze disponibili al momento nel quale la valutazione doveva essere effettuata, evitando che la conoscenza successiva dell’infortunio trasformi automaticamente un rischio in qualcosa che avrebbe necessariamente dovuto essere previsto.

È una questione fondamentale per mantenere la responsabilità penale nell’ambito della colpa e non trasformarla, indirettamente, in una responsabilità oggettiva.

La tracciabilità diventa parte della prevenzione

Da questa evoluzione giurisprudenziale deriva anche un’indicazione operativa.

L’attività dell’RSPP dovrebbe essere adeguatamente documentata.

Non soltanto il DVR.

Ma anche:

sopralluoghi;

segnalazioni;

richieste di intervento;

proposte tecniche;

verbali;

comunicazioni;

criticità rilevate;

richieste di approfondimento;

aggiornamenti delle valutazioni.

La documentazione non deve diventare un esercizio burocratico.

Deve rappresentare ciò che realmente è stato fatto.

In questo modo svolge contemporaneamente due funzioni: migliora il sistema preventivo e consente di ricostruire correttamente le responsabilità.

La riflessione di FEDIMI

La lettura delle pronunce conduce, secondo FEDIMI – Federazione Imprese Italia, a una questione più generale.

È opportuno che una parte così importante del perimetro della responsabilità di una figura centrale del sistema prevenzionistico debba essere ricostruita attraverso una successione di sentenze?

La giurisprudenza ha svolto un ruolo essenziale nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme.

Ma dopo oltre trent’anni di esperienza applicativa potrebbe essere opportuno che il legislatore recepisse almeno alcuni dei principi ormai consolidati.

Non per eliminare responsabilità.

Per renderle prevedibili.

Una possibile evoluzione del Testo Unico

Una futura revisione del D.Lgs. 81/2008 potrebbe valutare l’opportunità di definire più precisamente:

la natura della responsabilità professionale dell’RSPP;

il perimetro minimo dell’obbligo di individuazione e segnalazione dei rischi;

il rapporto tra RSPP e poteri decisionali del datore di lavoro;

gli effetti della mancata attuazione delle misure correttamente proposte;

la rilevanza della tracciabilità delle segnalazioni;

i limiti della responsabilità rispetto alle informazioni non comunicate all’RSPP;

la distinzione tra errore professionale, omissione causalmente rilevante e semplice irregolarità documentale.

Una maggiore chiarezza normativa potrebbe rappresentare una tutela contemporaneamente per i lavoratori, per le imprese e per gli stessi professionisti della prevenzione.

Dalla giurisprudenza alla norma

La storia della responsabilità dell’RSPP rappresenta un caso particolarmente interessante di evoluzione del diritto della sicurezza sul lavoro.

La norma ha costruito la figura.

La pratica ne ha evidenziato la centralità.

La giurisprudenza ne ha progressivamente definito la responsabilità.

Forse oggi è arrivato il momento di compiere un ulteriore passaggio:

trasformare alcuni principi ormai consolidati dalla giurisprudenza in maggiore chiarezza normativa.

Perché il miglior sistema di responsabilità non è quello che riesce soltanto a individuare un colpevole dopo un infortunio.

È quello che permette a tutti i soggetti coinvolti di sapere prima quali comportamenti devono adottare per evitare che quell’infortunio si verifichi.

Ed è su questo terreno – certezza dei ruoli, competenza professionale e prevenzione effettiva – che FEDIMI ritiene necessario sviluppare una riflessione sul futuro del D.Lgs. 81/2008.

Lidio Damiano Carboni

Responsabile Rapporti istituzionali FEDIMI