Fascicoli tecnici condivisi, banca dati interoperabile e procedure comunali più snelle: la proposta FEDIMI in vista del termine del 31 dicembre 2026.
Ottobre 2026  |  Analisi e proposta istituzionale –
Dalla riforma formale a una disciplina applicabile

Il riordino delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante non può esaurirsi nella riscrittura delle disposizioni della Legge 18 marzo 1968, n. 337. Un sistema di imprese che opera in più territori, movimenta strutture temporanee e dialoga con amministrazioni differenti ha bisogno di regole nazionali chiare, ma anche di strumenti che consentano di riutilizzare le verifiche già effettuate e di distinguere ciò che è stabile da ciò che cambia a ogni installazione.

FEDIMI Nazionale, nel percorso di confronto avviato con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e con altri sei interlocutori istituzionali, propone di inserire nel futuro Codice dello spettacolo una specifica cornice legislativa per il coordinamento operativo regionale. Non una nuova autorizzazione, ma un’infrastruttura amministrativa che renda più semplici le istruttorie comunali senza indebolire i controlli necessari.

La scadenza della delega: 31 dicembre 2026

L’articolo 2 della Legge 15 luglio 2022, n. 106, come modificato dall’articolo 1 della Legge 8 agosto 2025, n. 121, fissa al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio delle deleghe relative al Codice dello spettacolo (comma 1), ai contratti di lavoro del settore (comma 4) e all’equo compenso dei lavoratori autonomi (comma 5). Il termine riguarda l’esercizio della delega da parte del Governo: non coincide automaticamente con l’entrata in vigore di ogni misura attuativa.

La delega sul Codice dello spettacolo richiama espressamente la semplificazione delle procedure amministrative. È proprio entro questa finalità che FEDIMI ritiene opportuno valutare un modello di coordinamento nazionale-regionale-comunale, da definire nel rispetto delle competenze costituzionali e delle procedure previste per i decreti legislativi.

Quattro Commissioni, contributi distinti e complementari

Le Commissioni parlamentari non emanano i decreti legislativi: tale competenza spetta al Governo, entro i limiti della delega. Esse possono tuttavia svolgere approfondimenti, promuovere audizioni e, quando formalmente investite degli schemi di decreto, esprimere i pareri previsti dal procedimento legislativo. L’articolo 2, comma 1, della Legge 106/2022 rinvia, per il procedimento, all’articolo 2, commi 5 e 7, della Legge 175/2017. L’assegnazione effettiva degli schemi alle Commissioni avverrà secondo le procedure parlamentari: le quattro Commissioni qui richiamate sono interlocutori di merito, senza anticipare un’assegnazione formale.

Alla Camera, la VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) può approfondire l’assetto della disciplina dello spettacolo, le specificità delle attività circensi, il sistema delle attrazioni e la continuità culturale del settore; la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) può esaminare le ricadute su lavoro intermittente, formazione, organizzazione delle mansioni e tutele, anche in relazione alle deleghe sui rapporti di lavoro e sull’equo compenso.

Al Senato, la 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) può concorrere alla valutazione dell’impianto del Codice, delle condizioni di esercizio e dell’accessibilità delle attività; la 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) può approfondire sicurezza, salute, formazione e condizioni di lavoro. Per i profili di riparto Stato-Regioni, amministrazione locale, finanza pubblica e interoperabilità potranno risultare pertinenti anche i pareri di altre Commissioni e il raccordo con le sedi competenti per le questioni regionali.

FEDIMI auspica che il contributo parlamentare sia concreto: acquisizione del dossier tecnico, eventuali audizioni di imprese, enti locali e autorità di controllo; verifica delle duplicazioni documentali; valutazione della fattibilità del fascicolo tecnico e del sistema informativo; esame degli effetti organizzativi e finanziari delle misure proposte. L’obiettivo è offrire al Governo elementi istruttori utili prima della conclusione dell’iter della delega.

Un livello regionale previsto dalla norma nazionale, non lasciato alla sola buona volontà

La proposta FEDIMI è che il futuro Codice dello spettacolo preveda espressamente un sistema nazionale di interoperabilità e attribuisca alle Regioni, nelle rispettive competenze, il compito di disciplinare e organizzare il coordinamento operativo territoriale mediante proprie disposizioni attuative. Una disciplina nazionale dovrebbe fissare contenuti minimi, standard tecnici, responsabilità, tempi di aggiornamento e regole di accesso, evitando venti archivi incompatibili.

La base costituzionale richiede attenzione: l’articolo 117 della Costituzione ripartisce le competenze legislative; la tutela e sicurezza del lavoro, il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali presentano profili differenti, mentre ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni ricadono in ambiti di competenza statale. Non sarebbe quindi corretto ipotizzare una legge regionale capace di sostituire autorizzazioni o controlli statali con una semplice iscrizione in banca dati.

Il coordinamento potrebbe essere definito attraverso una norma primaria statale, atti tecnici nazionali e discipline regionali attuative, con coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e degli enti locali secondo gli strumenti giuridici pertinenti. In assenza di una specifica abilitazione normativa, l’istituzione di un fascicolo regionale non comporterebbe automaticamente la soppressione di adempimenti comunali.

Fascicolo di verifica dell’operatore e dell’installazione: che cosa dovrebbe contenere

FEDIMI propone un fascicolo digitale aggiornabile, collegato all’impresa e, ove pertinente, alla singola attrazione o struttura, che raccolga documenti tecnici già formati e verificati: identificazione e caratteristiche dell’impianto; registrazioni e codici identificativi; manuali e schede tecniche; collaudi e verifiche periodiche; certificazioni degli impianti; documentazione rilevante per la sicurezza e l’eventuale prevenzione incendi; scadenze e storico degli aggiornamenti. Le informazioni personali e i documenti di salute e sicurezza dovrebbero essere accessibili soltanto nei limiti strettamente necessari e consentiti dalla legge.

È essenziale distinguere un “nucleo stabile”, riutilizzabile nei diversi territori, da una “sezione evento” riferita al luogo e al momento dell’installazione: planimetria, condizioni del suolo, vie di esodo, affollamento, allacciamenti, prescrizioni locali, condizioni meteorologiche e altri elementi che richiedano una verifica contestuale. La disponibilità del fascicolo non deve essere interpretata come idoneità automatica di ogni installazione.

Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il D.M. 18 maggio 2007, con successive modificazioni, già disciplina registrazione, codice identificativo e verifiche; la Legge 337/1968, articolo 4, prevede l’elenco nazionale delle attività e attrazioni, aggiornato anche nel 2026. Il nuovo fascicolo dovrebbe valorizzare tali strumenti, non sovrapporsi ad essi.

Una banca dati interoperabile che alleggerisca il lavoro dei Comuni

Il sistema proposto non dovrebbe essere un archivio isolato, bensì un servizio interoperabile con le infrastrutture amministrative esistenti. Il D.P.R. 160/2010 configura il SUAP come punto unico di accesso per le attività produttive; l’articolo 41 del D.Lgs. 82/2005 disciplina il fascicolo informatico e l’interoperabilità tra amministrazioni; il D.P.R. 445/2000, articolo 43-bis, e il D.Lgs. 219/2016 offrono riferimenti per il fascicolo informatico d’impresa. Occorre valutare come raccordare il nuovo modello con questi istituti, senza duplicarli.

Un Comune dovrebbe poter consultare, nei limiti di legge, documenti validi e aggiornati già acquisiti da altre amministrazioni, richiedendo all’operatore soltanto gli elementi mancanti o specifici del sito. L’istruttoria comunale resterebbe necessaria per i titoli e le verifiche richiesti dalla normativa vigente, compresi, ove applicabili, gli articoli 68, 69 e 80 del TULPS e le valutazioni delle competenti Commissioni di vigilanza. La semplificazione consisterebbe nella riduzione delle richieste ripetitive e nella tracciabilità delle verifiche, non nell’eliminazione indiscriminata delle autorizzazioni.

Una componente particolarmente utile sarebbe il collegamento con l’elenco delle aree comunali previsto dall’articolo 9 della Legge 337/1968: una ricognizione regionale standardizzata delle aree, con dati su disponibilità, accessi, servizi, vincoli e condizioni di utilizzo, lasciando ai Comuni la gestione e le decisioni di loro competenza.

La proposta da sottoporre al confronto istituzionale

FEDIMI propone di valutare l’inserimento nel Codice dello spettacolo di una disposizione che: (a) istituisca o riconosca un sistema interoperabile nazionale dei fascicoli tecnici delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante; (b) definisca standard minimi uniformi e il principio di non richiedere nuovamente documenti validi già disponibili; (c) attribuisca alle Regioni funzioni di coordinamento, assistenza e attuazione, mediante strumenti normativi e organizzativi coerenti con le loro competenze; (d) salvaguardi le attribuzioni dei Comuni e delle autorità di sicurezza; (e) preveda un percorso sperimentale con valutazione dei risultati, della sostenibilità economica e della protezione dei dati.

Un provvedimento costruito su questi criteri potrebbe offrire un vantaggio a tutti: alle imprese, perché ridurrebbe la ripetizione degli adempimenti; ai Comuni, perché faciliterebbe la consultazione di documentazione affidabile; alle autorità di controllo, perché renderebbe più tracciabili verifiche e scadenze; ai cittadini, perché manterrebbe al centro sicurezza e qualità degli spettacoli.

In vista del 31 dicembre 2026, FEDIMI rinnova la propria disponibilità a presentare alle Commissioni parlamentari e alle amministrazioni competenti gli approfondimenti tecnici in corso di elaborazione. Il valore del riordino si misurerà anche nella capacità di trasformare una disciplina storica in procedure realmente coordinate e applicabili.

Riferimenti normativi e documentali

Legge 18 marzo 1968, n. 337, artt. 4 e 9.

Legge 15 luglio 2022, n. 106, art. 2, commi 1, 4 e 5; Legge 8 agosto 2025, n. 121, art. 1; Legge 22 novembre 2017, n. 175, art. 2, commi 5 e 7.

Costituzione, art. 117; D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 41; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 43-bis; D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 68, 69 e 80; D.M. Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per i profili pertinenti.

Fonti: normattiva.it (Leggi 106/2022, 121/2025 e D.P.R. 160/2010); parlamento.it/leg/ldl_new/v3/deleghe/2022_106.html; spettacolo.cultura.gov.it (aggiornamento elenco attrazioni 2026).