Nota alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1445/2025
La sentenza n. 1445/2025 del Tribunale di Lucca offre un’importante occasione di riflessione per il sistema datoriale, richiamando l’attenzione su un profilo spesso sottovalutato nella gestione della sicurezza aziendale: l’addestramento quale momento essenziale e sostanziale della prevenzione.
Il quadro normativo di riferimento
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 disciplina in modo puntuale gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione e addestramento.
In particolare, l’art. 37 stabilisce che:
- la formazione deve essere sufficiente e adeguata;
- l’addestramento deve essere effettuato per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e dispositivi di protezione.
A tali disposizioni si affiancano gli Accordi Stato-Regioni sulla formazione sicurezza lavoro, che definiscono contenuti, durata e modalità della formazione, ribadendo la necessità di una integrazione tra apprendimento teorico e applicazione pratica.
Il caso esaminato dal Tribunale
Nel caso oggetto della pronuncia, l’infortunio si è verificato durante l’utilizzo di una attrezzatura di lavoro. Dall’istruttoria è emerso che il lavoratore aveva ricevuto una formazione di carattere teorico, ma non un adeguato addestramento pratico.
Il Tribunale ha quindi valorizzato la distinzione tra:
- informazione (conoscenza dei rischi);
- formazione (acquisizione di nozioni);
- addestramento (capacità operativa concreta).
È proprio su quest’ultimo aspetto che si è concentrata la valutazione di responsabilità.
Il principio affermato dalla sentenza
La decisione ribadisce un principio di particolare rilievo:
gli obblighi prevenzionistici non possono essere adempiuti in modo meramente formale.
L’addestramento deve essere:
- specifico, in relazione alla mansione e alle attrezzature utilizzate;
- effettivo, ossia svolto mediante prova pratica e affiancamento;
- verificabile, in termini di reale acquisizione delle competenze operative.
In assenza di tali requisiti, la sola erogazione di formazione teorica non è sufficiente a escludere la responsabilità datoriale.
L’addestramento come misura di prevenzione sostanziale
La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato che riconosce nell’addestramento un elemento centrale del sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. 81/2008.
In particolare, esso consente di:
- tradurre le procedure aziendali in comportamenti operativi corretti;
- ridurre il rischio residuo connesso al fattore umano;
- verificare l’effettiva idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione.
L’addestramento rappresenta quindi il momento in cui la sicurezza si concretizza dalla dimensione normativa a quella operativa.
Implicazioni operative per le imprese
Alla luce della sentenza, emerge con chiarezza la necessità per le imprese di:
- integrare i percorsi formativi con attività di addestramento pratico strutturato;
- garantire un affiancamento qualificato e tracciabile;
- documentare non solo l’avvenuta formazione, ma anche l’effettiva efficacia dell’addestramento;
- evitare il ricorso a prassi informali non controllate.
Tali misure risultano coerenti con l’impostazione del D.Lgs. 81/2008, che richiede un sistema di prevenzione effettivo e non meramente documentale.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Lucca conferma un orientamento ormai consolidato:
la sicurezza sul lavoro si realizza attraverso comportamenti corretti e consapevoli, non solo attraverso l’adempimento formale degli obblighi normativi.
In questo contesto, l’addestramento assume un ruolo strategico:
- quale strumento di prevenzione concreta;
- quale elemento qualificante dell’organizzazione aziendale;
- quale presidio anche ai fini della responsabilità datoriale.
Per il sistema delle imprese rappresentate da FEDIMI, il messaggio è chiaro:
investire in addestramento significa rafforzare l’efficacia del sistema di sicurezza e ridurre il rischio complessivo, umano e giuridico.
Lidio Damiano Carboni
