Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026, entra in vigore dal 24 gennaio 2026 e aggiorna in modo rilevante il Titolo IX, Capo III (Amianto) del D.Lgs. 81/2008, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668.

Per le aziende – in particolare edilizia, impiantistica, manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione rifiuti, oltre ad attività specifiche come scavi in “pietre verdi” e gestione emergenze – le novità non sono solo “formali”: impattano su valutazione del rischio, verifiche preventive, notifiche, misurazioni, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, registri e gestione delle patologie.

Di seguito, i principali cambiamenti e una lettura operativa per datori di lavoro, RSPP, HSE, preposti e imprese esecutrici.

1) Campo di applicazione ampliato: più attività ricomprese, più casi da gestire

L’art. 246 viene sostituito: le misure di protezione si applicano a tutte le attività lavorative con rischio di esposizione, includendo espressamente (tra le altre) manutenzione, ristrutturazione e demolizione, rimozione, smaltimento e trattamento rifiuti, bonifica aree, attività estrattiva o scavo in pietre verdi, e anche lotta antincendio/gestione emergenze in eventi naturali estremi.

Impatto operativo

  • Rivalutare se lavorazioni “accessorie” o “non tipiche” (es. manutenzioni impiantistiche su coperture, interventi post-evento meteo) rientrano ora chiaramente nel perimetro amianto.
  • Aggiornare DVR, procedure, istruzioni operative e contratti di appalto/subappalto (ruoli e responsabilità).

2) Identificazione preventiva: obbligo rafforzato prima di demolizioni/manutenzioni/ristrutturazioni

Prima di avviare lavori, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare materiali a potenziale contenuto di amianto; per edifici antecedenti alla L. 257/1992 deve anche:

  • chiedere informazioni a proprietari e altri datori di lavoro, e reperirle da registri pertinenti;
  • se le info non sono disponibili, deve procedere a esame tramite operatore qualificato, acquisendo l’esito prima dell’inizio lavori;
  • deve inoltre rendere disponibili le informazioni ad altro datore di lavoro su richiesta (solo per adempiere a tale obbligo).

Impatto operativo (checklist “prima di aprire il cantiere”)

  • Inserire una fase obbligatoria di “verifica amianto” nel processo di avvio commessa.
  • Pretendere dal committente/proprietà documentazione (mappature, eventuali precedenti bonifiche, certificazioni).
  • Se manca evidenza documentale, programmare sopralluogo/ispezione con soggetto qualificato e archiviare l’esito in fascicolo di cantiere.

3) Valutazione del rischio: introdotta la “priorità” della rimozione

All’art. 249 viene inserito il comma 1-bis: per qualsiasi attività che possa presentare rischio di esposizione, la valutazione deve stabilire natura e grado dell’esposizione e dare priorità alla rimozione dell’amianto (o dei materiali contenenti amianto) rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica.

Impatto operativo

  • Nella scelta tecnica tra incapsulamento/confinamento/rimozione, la valutazione deve motivare chiaramente perché (eventualmente) non si procede a rimozione.
  • Rafforzare tracciabilità decisionale in DVR/DUVRI/POS e negli atti di coordinamento (CSP/CSE).

4) Notifica all’organo di vigilanza: più contenuti minimi, canale telematico e conservazione lunga

L’art. 250 (notifica) viene aggiornato:

  • l’obbligo di notifica ricomprende anche attività come estrazione/scavo in pietre verdi;
  • la notifica può essere effettuata in via telematica anche tramite organismi paritetici o organizzazioni sindacali datoriali;
  • la notifica deve contenere una descrizione sintetica di elementi tra cui: ubicazione, tipo/quantitativi, processi e misure (protezione/decontaminazione, rifiuti, ricambio aria in ambienti chiusi), numero lavoratori, elenco lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data ultima visita medica periodica.
  • la documentazione indicata dalla lettera d) del comma 2 deve essere conservata per 40 anni (nuovo comma 2-bis).

Impatto operativo

  • Predisporre un template di notifica aggiornato (con allegati: attestati formativi, elenco lavoratori, sorveglianza sanitaria).
  • Adeguare l’archiviazione documentale (digitale e/o cartacea) per assicurare conservazione e reperibilità quarantennale.
  • Pianificare in modo “privacy-compliant” la gestione di dati sanitari e formativi, limitando accessi e tracciando consultazioni.

5) Misure di prevenzione e protezione: DPI, decontaminazione e lavoro in ambienti chiusi più presidiati

Le modifiche all’art. 251 rafforzano l’approccio:

  • nei casi di rischio da manipolazione attiva, i lavoratori devono sempre utilizzare DPI, inclusi respiratori con fattore di protezione operativo adeguato;
  • introdotti riferimenti espliciti a decontaminazione dei lavoratori (nuove lettere e-bis) e a protezione nei lavori in ambienti chiusi (nuova e-ter);
  • maggiore enfasi su misure tecniche (aspirazione alla fonte, abbattimento con acqua nebulizzata/incapsulanti) e su pulizia/manutenzione regolari.

Impatto operativo

  • Riesaminare procedure di vestizione/svestizione, unità di decontaminazione, gestione accessi, aree di pausa, e criteri di scelta DPI.
  • Aggiornare POS/Procedure HSE per lavori in ambienti chiusi: ventilazione/estrazione, confinamento, controllo fibre.

6) Misure igieniche: applicazione mirata alla “manipolazione attiva”

L’art. 252 specifica che le misure igieniche rafforzate valgono nelle attività dove vi è rischio connesso alla manipolazione attiva di amianto/materiali contenenti amianto.

Impatto operativo

  • Mappare le lavorazioni in cui si configura “manipolazione attiva” e applicare coerentemente: aree delimitate, divieto fumo, indumenti/DPI, aree ristoro protette, ecc.

7) Misurazioni e valore limite: 0,01 fibre/cm³ e roadmap verso microscopia elettronica

Misurazioni (art. 253)

  • misurazione tramite campionamento personale sul lavoratore (con eventuale integrazione ambientale) in fasi operative specifiche;
  • fino al 20 dicembre 2029: microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029: microscopia elettronica (o metodi equivalenti/più accurati) considerando anche fibre con larghezza < 0,2 μm; saranno definiti metodi con decreto ministeriale.

Valore limite (art. 254)

  • confermato a 0,01 fibre/cm³ come TWA 8 ore; collegamento esplicito al passaggio metodologico previsto dall’art. 253 comma 6-bis dal 21 dicembre 2029.
  • in caso di superamento (o sospetto coinvolgimento di materiali non identificati) i lavori cessano immediatamente finché non si adottano misure adeguate.

Impatto operativo

  • Pianificare già ora un piano di transizione (laboratori/fornitori, contratti, tempi e costi) verso microscopia elettronica in vista del 2029.
  • Rafforzare i “trigger” operativi: stop lavori, analisi cause, misure correttive e riavvio in sicurezza.

8) Formazione (art. 258) e sorveglianza sanitaria (art. 259): più mirate e più “periodiche”

Formazione (art. 258)

  • contenuti aggiornati con focus su funzione/scelta/limiti/corretta utilizzazione dei DPI, in particolare respiratori;
  • formazione adattata per quanto possibile a mansione, compiti e metodi specifici.

Sorveglianza sanitaria (art. 259)

  • per lavoratori in attività con rischio da manipolazione attiva: sorveglianza prima dell’adibizione e almeno ogni tre anni (o secondo periodicità del medico competente), includendo verifica di idoneità all’uso di DPI respiratori;
  • visita medica anche alla cessazione del rapporto con indicazioni su prescrizioni e opportunità di controlli successivi.

Impatto operativo

  • Allineare piani formativi e tracciabilità (attestati individuali) anche perché entrano nella notifica (art. 250).
  • Coordinare con il medico competente protocolli e periodicità; integrare l’idoneità all’uso di respiratori dove pertinente.

9) Registro esposti e flussi informativi (art. 260)

Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’art. 259 nel registro esposti (art. 243) e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.

Impatto operativo

  • Verificare che la gestione del registro sia aggiornata e che i flussi verso INAIL e vigilanza siano presidiati (responsabilità, tempistiche, evidenze di invio).

10) Patologie correlate e nuovo Allegato XLIII-ter

Viene introdotto l’Allegato XLIII-ter e l’art. 261 viene sostituito: in caso di malattia professionale correlata all’amianto con diagnosi medica delle patologie in allegato, si applicano le disposizioni dell’art. 244, comma 3.
L’allegato elenca (tra le altre) asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, gastrointestinale, laringe, ovaie, e malattie pleuriche non maligne.

Impatto operativo

  • Rafforzare gestione di: registrazioni, tracciabilità esposti, cooperazione con medico competente e gestione segnalazioni/iter in caso di diagnosi.

11) Sanzioni (art. 262): aggiornamento riferimenti alle nuove previsioni

Le sanzioni per datore di lavoro/dirigente vengono aggiornate anche per ricomprendere il nuovo comma 1-bis dell’art. 249 e il nuovo comma 2-bis dell’art. 250 (conservazione documentazione).

Cosa devono fare le imprese “da subito” (checklist FEDIMI)

  1. Aggiornare DVR/valutazione rischio amianto includendo il principio di priorità della rimozione (art. 249, c. 1-bis).
  2. Introdurre una procedura di identificazione preventiva (art. 248) con raccolta documenti + eventuale verifica con operatore qualificato, prima di avviare lavori.
  3. Rivedere la notifica art. 250: contenuti minimi, allegati (attestati formazione, elenco lavoratori, sorveglianza sanitaria) e archiviazione 40 anni.
  4. Aggiornare procedure operative: DPI respiratori, decontaminazione, ambienti chiusi, stop lavori in caso di superamento o “sospetto amianto non identificato”.
  5. Pianificare misurazioni e monitoraggi: campionamento personale, e roadmap verso microscopia elettronica dal 21 dicembre 2029.
  6. Allineare formazione (mirata alla mansione e ai DPI) e sorveglianza sanitaria (almeno triennale o come da medico competente, più visita a cessazione).
  7. Verificare registro esposti e invii a vigilanza/INAIL (art. 260).

Lidio Damiano Carboni