Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità. Non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. L’indennità di maternità, secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.
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