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Come organizzare fornitori, dati, controlli e responsabilità senza moltiplicare gli oneri per le PMI

Approfondimento del 28 ottobre 2026 • Segue l’articolo FEDIMI «EUDR: la nuova responsabilità delle filiere contro la deforestazione» del 22 ottobre 2026

La vera sfida: non soltanto rispettare una scadenza

L’EUDR non è semplicemente un nuovo documento da chiedere al fornitore. È un sistema di controllo della provenienza di determinate materie prime e dei prodotti elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115. Per un’impresa italiana, il punto decisivo è stabilire se il prodotto è incluso, quale ruolo svolge l’azienda in quella specifica transazione e quali prove sono necessarie. Il precedente articolo FEDIMI ha ricostruito scadenze, casistiche e obblighi; questo approfondimento propone un modello organizzativo proporzionato.

Il primo controllo è merceologico, non geografico

La presenza di legno, gomma, cacao o altre materie prime rilevanti non basta, da sola, a far scattare l’EUDR. Occorre verificare il codice NC del prodotto e confrontarlo con l’allegato I vigente, considerando anche le modifiche e le disposizioni transitorie. Un’azienda che acquista arredi, imballaggi o componenti deve distinguere i beni rilevanti venduti o esportati dai materiali che non rientrano nelle specifiche voci contemplate. Un inventario per codice doganale, prodotto e fornitore è il punto di partenza più efficiente.

Tre posizioni nella filiera, tre regimi da non confondere

L’operatore a monte che immette per primo sul mercato UE o esporta prodotti rilevanti è il soggetto ordinariamente tenuto alla dovuta diligenza e alla dichiarazione DDS. L’operatore a valle che utilizza prodotti già immessi sul mercato e il commerciante sono soggetti a obblighi differenti, centrati sulla disponibilità e conservazione delle informazioni previste dall’articolo 5; i soggetti non PMI devono inoltre registrarsi nel sistema informativo. I micro e piccoli operatori primari, quando ricorrono tutti i requisiti di legge, beneficiano di una dichiarazione semplificata una tantum. Chiedere indistintamente una nuova DDS a ogni anello della filiera significa applicare male la disciplina e generare costi evitabili.

La filiera informativa: quali dati chiedere e a chi

Per i prodotti assoggettati a due diligence ordinaria, il fascicolo deve collegare descrizione e quantità del prodotto, Paese di produzione, origine delle materie prime, geolocalizzazione delle parcelle quando richiesta, data o intervallo di produzione e prove di conformità alla normativa pertinente nel Paese d’origine. Le informazioni devono essere verificabili e riconducibili al prodotto. Per i soggetti a valle e i commercianti, la raccolta dei dati segue invece gli obblighi specifici dell’articolo 5, inclusi i riferimenti alle dichiarazioni o gli identificativi nei casi previsti. È utile adottare schede differenziate per ruolo, anziché un questionario unico di decine di pagine.

Le analisi tecniche: quando sono utili davvero

L’analisi documentale verifica coerenza tra fatture, lotti, fornitori, titoli e dichiarazioni. L’analisi geografica, ove necessaria, incrocia coordinate e perimetri con cartografia, immagini satellitari e informazioni sulla copertura forestale rispetto alla data limite del 31 dicembre 2020. L’analisi giuridica verifica il rispetto delle norme pertinenti del Paese di produzione, inclusi diritti d’uso del suolo e altri profili applicabili. L’analisi del rischio considera classificazione del Paese, complessità e commistione delle forniture, affidabilità delle evidenze e possibili elusioni. Audit in loco e verifiche indipendenti sono misure da scegliere in base al rischio, non adempimenti automaticamente necessari in ogni acquisto.

Paesi a basso rischio: semplificazione, non esenzione

La classificazione del Paese o di una sua parte incide sull’intensità delle verifiche. La procedura semplificata prevista dall’articolo 13 può ridurre gli obblighi di valutazione e mitigazione del rischio, se ne ricorrono le condizioni; non elimina la necessità di raccogliere le informazioni previste né consente di ignorare indizi concreti di non conformità o commistione con provenienze diverse. Le certificazioni volontarie possono sostenere la prova, ma non sostituiscono automaticamente la responsabilità normativa dell’operatore.

Cinque decisioni operative da assumere prima delle scadenze

1. Nominare un responsabile interno del processo e identificare le funzioni acquisti, logistica, dogane e qualità coinvolte.

2. Classificare prodotti e transazioni per codice NC, ruolo dell’impresa e decorrenza applicabile.

3. Predisporre richieste documentali diverse per operatori a monte, operatori a valle e commercianti.

4. Stabilire criteri scritti per verifica delle evidenze, segnalazioni, sospensione dei lotti e gestione delle non conformità.

5. Formare il personale e riesaminare periodicamente procedure, fornitori e aggiornamenti normativi.

Contratti di fornitura: chiarezza sulle responsabilità

I contratti possono disciplinare l’obbligo di trasmettere dati veritieri, riferimenti DDS ove previsti, aggiornamenti su variazioni di origine, collaborazione nei controlli e rimedi per informazioni incomplete. Tuttavia, una clausola privata non trasferisce automaticamente a terzi gli obblighi che il regolamento attribuisce all’operatore. Per le PMI è opportuno evitare richieste standardizzate che pretendano audit o dichiarazioni non dovuti, distinguendo obblighi di legge da ulteriori garanzie negoziali.

Scadenze e regole transitorie: la pianificazione resta necessaria

Il regolamento è in vigore dal 29 giugno 2023. La disciplina principale si applica dal 30 dicembre 2026 e, in generale, dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese che beneficiano del differimento; per i prodotti già soggetti al precedente regolamento sul legno possono operare eccezioni. Occorre inoltre verificare la decorrenza specifica delle nuove voci introdotte nell’allegato I e il trattamento delle merci immesse sul mercato durante il periodo transitorio. Il calendario va quindi associato alla singola merce e alla posizione dell’operatore, non alla sola dimensione aziendale.

La posizione di FEDIMI: regole efficaci e proporzionate

FEDIMI considera la tutela delle foreste un obiettivo di interesse collettivo e ritiene indispensabile una sua applicazione tecnicamente solida. La conformità non deve però tradursi in una duplicazione indiscriminata di dichiarazioni, certificazioni e verifiche, specialmente per le piccole imprese che operano a valle. Servono indicazioni operative uniformi, interoperabilità dei sistemi informativi, formazione accessibile e un approccio realmente fondato sul rischio. La sostenibilità ambientale è più credibile quando si accompagna alla sostenibilità organizzativa ed economica delle filiere.

Fonti per l’approfondimento

Regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato e modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115

Orientamenti della Commissione europea 2026: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52026XC03896

Commissione europea, aggiornamento del campo di applicazione e degli strumenti EUDR (13 luglio 2026): https://environment.ec.europa.eu/news/commission-updates-product-scope-and-tools-support-eudr-2026-07-13_en

MASAF, sezione EUDR e FAQ aggiornate: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21552.

Articolo FEDIMI del 22 ottobre 2026: https://www.fedimi.it/2026/10/22/eudr-la-nuova-responsabilita-delle-filiere-contro-la-deforestazione/

Nota redazionale: approfondimento informativo; la verifica degli obblighi richiede l’esame della classificazione doganale e della specifica transazione.