Quando la classificazione economica non racconta il rischio reale: mansioni, valutazione dei rischi, formazione e responsabilità nel D.Lgs. 81/2008

La classificazione amministrativa di un’attività economica e la pericolosità delle lavorazioni che essa comporta non sono la stessa cosa. Il settore circense rende particolarmente evidente questa distinzione: sotto un unico codice possono convivere prestazioni artistiche, montaggi di strutture, movimentazione di carichi, installazioni elettriche, lavoro in quota e attività con animali. È su tali operazioni, non sull’etichetta statistica dell’impresa, che deve misurarsi l’effettività della prevenzione.

1. Il codice ATECO descrive l’attività economica, non certifica la sicurezza

La classificazione ATECO 2025 contempla il codice 90.20.09, “Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche”; nella precedente classificazione ATECO 2007–2022 era presente il codice 90.01.09, “Altre rappresentazioni artistiche”. La riclassificazione è di natura economico-statistica e amministrativa. Non comporta di per sé una rivalutazione dei pericoli delle singole mansioni né attribuisce una qualificazione prevenzionistica all’intera organizzazione.

Sarebbe dunque errato dedurre che tutte le figure impiegate in un circo siano esposte a un rischio modesto perché l’attività appartiene alle arti performative. Sarebbe altrettanto errato qualificare automaticamente ogni lavoratore come “rischio alto” soltanto perché opera in un circo. La valutazione deve distinguere attività, luoghi, attrezzature, esposizioni, organizzazione e condizioni operative.

2. Due concetti da non confondere: fasce formative e rischio del DVR

Le categorie di rischio utilizzate negli accordi sulla formazione, laddove applicabili, rispondono a finalità di definizione dei percorsi formativi e non sostituiscono il Documento di valutazione dei rischi (DVR). La disciplina della formazione deve essere letta alla luce dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, comprese le disposizioni transitorie e le regole riferite alle effettive mansioni.

La fascia attribuita in funzione del settore non equivale a una misurazione tecnica del rischio individuale. L’eventuale possibilità di seguire un percorso formativo corrispondente a lavorazioni più rischiose, quando prevista dalla disciplina applicabile, non modifica il codice ATECO dell’impresa e non sostituisce addestramenti, abilitazioni, procedure e misure di protezione richiesti dalle specifiche attività.

Il punto giuridico è netto: la qualificazione formativa e la valutazione sostanziale del rischio operano su piani distinti. Il DVR può evidenziare rischi elevati per determinati addetti anche quando l’inquadramento amministrativo dell’attività suggerisce, a una lettura superficiale, un profilo meno gravoso.

3. Articoli 17, 28 e 29: il cuore dell’obbligo di valutazione

L’art. 17, comma 1, lettera a), pone in capo al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR. L’art. 28 richiede una valutazione globale e documentata, comprensiva dei rischi per gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e degli aspetti organizzativi rilevanti; il documento deve individuare misure di prevenzione e protezione, DPI, programma di miglioramento, procedure attuative, ruoli e mansioni che espongono a rischi specifici richiedenti riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento. L’art. 29 disciplina modalità, collaborazione con RSPP e medico competente ove previsto, consultazione del RLS e aggiornamento nei casi normativamente stabiliti.

Nel settore itinerante non è sufficiente un DVR “fotocopia” costruito attorno alla sola attività artistica. È necessario distinguere una base aziendale stabile — processi, attrezzature, mansioni e procedure ricorrenti — dalle verifiche sito-specifiche relative a terreno, accessi, ancoraggi, impianti, condizioni meteorologiche, interferenze e vie di emergenza.

4. Le figure professionali: esposizioni profondamente differenti
Figura / attività Rischi da analizzare
Montatori di tendoni e strutture Cadute dall’alto, schiacciamento, cedimenti, sollevamento, ancoraggi, vento.
Tecnici audio, luci, rigging ed elettrici Lavori in quota, carichi sospesi, rischio elettrico, incendio, interferenze.
Addetti a carico, scarico e logistica Investimento, movimentazione manuale e meccanica, ribaltamento, viabilità.
Artisti acrobatici e performer Cadute, urti, sospensioni, cedimento attrezzature, soccorso in quota.
Personale con animali, ove presente Aggressioni, schiacciamento, movimentazioni, rischio biologico da valutare.
Personale di accoglienza e servizi Esodo, aggressioni, affollamento, microclima, interferenze e turni.

La tabella ha valore esemplificativo: non certifica un livello di rischio per singola mansione, che va determinato con metodi appropriati, sulla base di frequenza, gravità potenziale, misure esistenti e condizioni concrete.

5. Lavoro in quota, strutture temporanee e attrezzature

Il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 disciplina attrezzature di lavoro e DPI, con gli obblighi di cui agli artt. 70, 71, 73 e 77. L’art. 73 richiede informazione, formazione e, nei casi previsti, addestramento adeguati; alcune attrezzature richiedono specifica abilitazione secondo le disposizioni vigenti. Il Titolo IV contiene prescrizioni sul lavoro in quota, inclusi gli artt. 107, 111 e 115, secondo i rispettivi campi applicativi.

Il montaggio di opere temporanee destinate a spettacoli può inoltre ricadere, nei presupposti individuati, nella disciplina speciale del decreto interministeriale 22 luglio 2014 e nel Titolo IV. Non ogni installazione o spettacolo costituisce automaticamente un cantiere: la qualificazione giuridica va effettuata sulle attività concretamente eseguite e sulle esclusioni previste dalla normativa speciale.

Per le attività acrobatiche occorre distinguere l’abilità artistica dalle garanzie tecniche: verifiche di attrezzature e punti di ancoraggio, compatibilità dei carichi, manutenzione, prove, addestramento e procedure di recupero non possono essere dati per scontati.

6. Interferenze e responsabilità lungo la filiera

L’art. 26 disciplina, nei casi previsti, verifica dell’idoneità tecnico-professionale, cooperazione e coordinamento fra datore di lavoro committente, appaltatori e autonomi, nonché gestione documentata dei rischi interferenziali. Quando trova applicazione il Titolo IV, occorre invece verificare le specifiche disposizioni sui soggetti della sicurezza nei cantieri, sulla notifica preliminare, sui piani e sul coordinamento, ove dovuti.

In una tournée le lavorazioni si succedono rapidamente e possono sovrapporsi. Il datore di lavoro deve chiarire chi autorizza l’accesso alle zone di montaggio, chi dirige i sollevamenti, chi interrompe le operazioni in caso di vento, chi verifica gli impianti e chi coordina gli interventi in emergenza. La presenza di più contratti non attenua le responsabilità previste dalla legge.

7. Formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria ed emergenze

Gli artt. 18, 36 e 37 richiedono organizzazione della prevenzione, informazione e formazione adeguate ai rischi. La formazione standard non assorbe l’addestramento pratico per l’uso di attrezzature, DPI di terza categoria e procedure operative, quando richiesto. Gli artt. 41 e 18, nei casi previsti, regolano la sorveglianza sanitaria e i relativi adempimenti: essa dipende dalle esposizioni e dai presupposti normativi, non dalla sola descrizione ATECO.

L’art. 43 e le altre disposizioni applicabili richiedono un’organizzazione delle emergenze adeguata. Nei luoghi aperti o sotto tendone è fondamentale raccordare sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi, procedure di evacuazione del pubblico e gestione degli eventi meteorologici. La disciplina dei luoghi di pubblico spettacolo, compreso il D.M. 19 agosto 1996, opera su un piano complementare.

8. Un rischio potenzialmente alto non autorizza classificazioni automatiche

Per un montatore che lavora in quota, un addetto ai carichi sospesi o un tecnico elettrico in un’installazione temporanea, il livello di rischio effettivo può risultare elevato, anche molto elevato, prima dell’applicazione delle misure di controllo. È una conclusione tecnicamente plausibile, ma non una presunzione normativa universale. Occorre documentare pericoli, esposizione, probabilità, gravità, rischio residuo e misure adottate. La stessa impresa può comprendere mansioni a profilo significativamente diverso.

Il DVR deve quindi evitare la “media aziendale” che appiattisce i rischi: una classificazione generale non può cancellare i rischi specifici di una mansione. Né la presenza di un rischio alto significa necessariamente che tutte le attività debbano essere sospese: impone invece misure idonee, verifica della loro efficacia e divieto di svolgere lavorazioni in condizioni non sicure.

9. Le proposte FEDIMI: una matrice mansione–rischio–obbligo

FEDIMI ritiene opportuno avviare un approfondimento tecnico-istituzionale per chiarire il rapporto tra classificazione economica, classificazioni formative e rischio effettivo nel comparto degli spettacoli itineranti. Un documento nazionale di indirizzo potrebbe prevedere:

  • una matrice per mansione e fase lavorativa, con pericoli tipici, misure minime e verifiche documentali;
  • criteri omogenei per la valutazione sito-specifica di montaggi, ancoraggi, meteo, impianti e interferenze;
  • indicazioni sui percorsi formativi e sugli addestramenti realmente necessari, senza automatismi fondati sul solo codice ATECO;
  • un raccordo chiaro tra art. 26, Titolo IV, decreto “palchi” e regole di pubblico spettacolo;
  • procedure di audit tecnico per strutture itineranti e gestione documentale riutilizzabile, ma aggiornata a ogni nuovo sito.

L’obiettivo non è introdurre una nuova etichetta amministrativa di “rischio alto” per l’intero settore, ma impedire che un codice descrittivo dell’attività economica venga scambiato per una valutazione di sicurezza. Le regole devono seguire le lavorazioni, non sostituirle con categorie astratte.

Conclusioni

La sicurezza nel settore circense si misura nella concretezza delle operazioni: montare, sollevare, collegare, provare, esibirsi, smontare e trasferirsi. Il D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi e di proteggere le persone in relazione alle mansioni realmente svolte. Il codice ATECO rimane uno strumento utile di classificazione economica, non una scorciatoia per il DVR.

Per FEDIMI, il passaggio necessario è rendere più esplicito il principio secondo cui la formazione, l’addestramento, la sorveglianza sanitaria ove dovuta e le misure di prevenzione devono essere proporzionati all’esposizione effettiva. È su questa base che può svilupparsi un percorso normativo e tecnico capace di tutelare lavoratori e operatori senza produrre formalismi inutili.

Riferimenti normativi essenziali
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: artt. 17, 18, 26, 28, 29, 36, 37, 41, 43; Titoli III e IV.
  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025), incluse le disposizioni transitorie.
  • Decreto interministeriale 22 luglio 2014, disposizioni per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche.
  • D.M. 19 agosto 1996, regola tecnica di prevenzione incendi per locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
  • Classificazione ATECO 2025: codice 90.20.09; precedente classificazione ATECO 2007–2022: codice 90.01.09.

Nota: il contributo è un’analisi generale e non costituisce valutazione dei rischi di una specifica impresa né parere sulla conformità di singole attività.

Lidio Damiano Carboni

Responsabile Rapporti Istituzionali FEDIMI