Non ridurre gli obblighi del datore di lavoro, ma riconoscere l’autonoma rilevanza delle competenze tecniche e il principio dell’affidamento professionale qualificato
Dopo quasi vent’anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, FEDIMI – Federazione Imprese Italia ritiene opportuno aprire una riflessione sull’attuale disciplina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Non per ridurre le tutele dei lavoratori.
Non per trasferire sull’RSPP gli obblighi che appartengono al datore di lavoro.
E neppure per introdurre forme generalizzate di esonero dalla responsabilità.
La questione che FEDIMI pone è differente: è possibile rendere più chiaro il rapporto tra obbligo giuridico, competenza professionale, disponibilità delle informazioni, valutazione tecnica, potere decisionale e responsabilità?
La risposta, a nostro avviso, deve essere affermativa.
Una figura centrale nel sistema della prevenzione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non può essere considerato una figura marginale dell’organizzazione aziendale.
Il D.Lgs. 81/2008 richiede specifiche capacità e requisiti professionali per l’esercizio della funzione e colloca il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno del processo di individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione delle misure preventive e protettive, predisposizione delle procedure di sicurezza e programmazione degli interventi di informazione e formazione.
Parallelamente, però, la normativa mantiene correttamente in capo al datore di lavoro la titolarità di obblighi fondamentali.
La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR, così come la designazione dell’RSPP, costituiscono obblighi non delegabili.
FEDIMI ritiene che questo principio debba rimanere fermo.
Il problema non è quindi trasferire la valutazione dei rischi dal datore di lavoro all’RSPP.
Il problema è comprendere quale significato giuridico debba essere attribuito all’apporto tecnico-professionale di una figura che la stessa normativa impone debba possedere specifiche competenze.
Titolarità dell’obbligo e competenza tecnica non sono la stessa cosa
La crescente complessità delle attività produttive rende sempre meno realistico immaginare che un singolo soggetto possa possedere direttamente tutte le conoscenze tecniche necessarie alla gestione dei rischi aziendali.
Impianti, automazione, robotica, sostanze chimiche, ergonomia, organizzazione del lavoro, rischio incendio, agenti fisici, nuove tecnologie e nuovi modelli produttivi richiedono competenze sempre più specialistiche.
Per questa ragione il sistema della prevenzione prevede professionalità qualificate.
Ma se la legge richiede professionalità qualificate, occorre anche riconoscere un significato sostanziale alle valutazioni formulate da tali professionalità.
Il datore di lavoro conserva i propri obblighi.
L’RSPP conserva la propria funzione tecnica.
Il punto da chiarire è il rapporto tra queste due dimensioni.
Da questa riflessione nascono le sette proposte FEDIMI per l’aggiornamento del D.Lgs. 81/2008.
- Chiarire che la designazione dell’RSPP non attribuisce automaticamente poteri decisionali o di spesa
FEDIMI propone di integrare l’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 chiarendo espressamente che la designazione quale RSPP non comporta, per effetto della sola attribuzione dell’incarico, il conferimento dei poteri organizzativi, direttivi o di spesa propri del datore di lavoro, del dirigente o di altri soggetti dell’organizzazione.
Naturalmente la stessa persona può ricoprire più funzioni.
In questo caso, però, occorre distinguere le responsabilità derivanti dalla funzione di RSPP da quelle derivanti dagli ulteriori poteri effettivamente attribuiti.
È un principio semplice:
la responsabilità deve seguire la funzione concretamente esercitata e i poteri effettivamente posseduti.
- Rafforzare il dovere dell’impresa di informare il Servizio di Prevenzione e Protezione
Non può essere richiesto all’RSPP di valutare correttamente ciò che l’organizzazione non gli consente di conoscere.
Il datore di lavoro e i dirigenti devono quindi garantire al Servizio di Prevenzione e Protezione un flusso informativo tempestivo sulle modifiche organizzative, produttive, tecnologiche, impiantistiche e procedurali suscettibili di modificare significativamente i rischi.
Per le modifiche più rilevanti, FEDIMI propone che la comunicazione sia tracciabile.
Questo principio tutela entrambe le parti.
L’impresa deve informare.
Il professionista, ricevute le informazioni, deve valutarne correttamente le conseguenze nell’ambito delle proprie competenze.
In questo modo diventa anche più semplice ricostruire la catena della prevenzione:
INFORMAZIONE → VALUTAZIONE TECNICA → SEGNALAZIONE → DECISIONE → ATTUAZIONE → VIGILANZA.
- Riconoscere l’autonoma rilevanza dell’apporto tecnico-professionale
L’articolo 29 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con l’RSPP e, nei casi previsti, con il medico competente.
FEDIMI propone di precisare che tale collaborazione comporta l’apporto delle rispettive competenze tecniche e professionali.
La titolarità della valutazione resta in capo al datore di lavoro.
Ma la correttezza dell’apporto tecnico-specialistico deve poter essere ricondotta alla competenza del professionista che lo formula.
È una distinzione fondamentale.
Essere titolare dell’obbligo di valutazione non significa necessariamente possedere personalmente tutte le competenze specialistiche necessarie per elaborarne ogni singolo presupposto tecnico.
Questo principio, peraltro, non riguarda soltanto l’RSPP.
Può interessare anche il medico competente e gli ulteriori professionisti qualificati che intervengono nel processo di valutazione.
- Introdurre il principio dell’affidamento professionale qualificato
Questo rappresenta uno dei punti centrali della proposta FEDIMI.
Un datore di lavoro che abbia scelto professionisti qualificati, fornito loro informazioni complete e corrette, consentito l’accesso necessario all’organizzazione, messo a disposizione condizioni e risorse adeguate e dato seguito alle segnalazioni ricevute deve poter ragionevolmente fare affidamento sulle valutazioni tecnico-specialistiche formulate nell’ambito delle competenze di tali professionisti.
Non si propone un’esenzione automatica dalla responsabilità.
L’affidamento non potrebbe operare quando il datore di lavoro conosca direttamente il rischio, abbia ricevuto una segnalazione e non sia intervenuto, si trovi di fronte a un pericolo manifesto, abbia fornito informazioni incomplete oppure abbia impedito al professionista di svolgere correttamente la propria funzione.
Il principio sarebbe quindi applicabile soltanto in presenza di un affidamento:
legittimo, qualificato, ragionevole e non colpevole.
La questione è particolarmente importante per le piccole e medie imprese.
Non appare ragionevole richiedere all’imprenditore di possedere la stessa competenza specialistica che la legge richiede al professionista al quale egli deve rivolgersi.
L’imprenditore deve scegliere correttamente, informare correttamente, organizzare correttamente e intervenire sulle criticità che gli vengono rappresentate.
Il professionista deve rispondere della qualità dell’attività tecnica che rientra nelle proprie competenze.
- Definire i limiti ragionevoli delle competenze dell’RSPP
Neppure l’RSPP può essere considerato uno specialista universale.
Il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32 deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti nell’attività, ma esistono situazioni che possono richiedere conoscenze ulteriormente specialistiche.
FEDIMI propone pertanto di stabilire che, quando la natura o la particolare complessità di uno specifico rischio richiedano competenze ulteriori rispetto a quelle ragionevolmente esigibili dall’RSPP, quest’ultimo debba segnalarne al datore di lavoro la necessità.
Anche questa disposizione produrrebbe un effetto positivo per entrambi.
L’RSPP non sarebbe chiamato a rispondere di conoscenze specialistiche estranee al proprio ragionevole patrimonio professionale.
Il datore di lavoro, ricevuta la segnalazione, avrebbe invece la responsabilità di valutare la necessità di acquisire la competenza specialistica richiesta.
Anche riconoscere il limite della propria competenza costituisce una competenza professionale.
- Rendere tracciabili le segnalazioni prevenzionistiche più importanti
L’articolo 33 disciplina i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
FEDIMI ritiene importante preservare questa impostazione.
Non tutti i compiti attribuiti dalla norma al Servizio devono essere automaticamente trasformati in autonomi obblighi personali dell’RSPP.
Occorre però valorizzare la sua funzione di coordinamento.
Per questo proponiamo che le risultanze di significativa rilevanza prevenzionistica emerse nell’ambito delle attività del Servizio siano tempestivamente portate a conoscenza del datore di lavoro.
Quando il rischio assume particolare rilevanza, la segnalazione e le eventuali proposte di intervento dovrebbero essere tracciabili.
Questo consentirebbe di distinguere chiaramente due momenti:
la responsabilità del presupposto tecnico e della segnalazione;
la responsabilità della decisione e dell’attuazione.
Se l’RSPP individua correttamente una criticità e la segnala tempestivamente, la successiva decisione appartiene a chi dispone dei relativi poteri.
Se invece un rischio tecnicamente conoscibile nell’ambito della funzione non viene correttamente analizzato o segnalato, dovrà essere valutata la condotta professionale del soggetto competente.
- Introdurre un nuovo articolo 33-bis sui principi di esercizio delle funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione
FEDIMI propone infine di valutare l’introduzione nel D.Lgs. 81/2008 di un nuovo articolo 33-bis.
Non una norma destinata a stabilire automaticamente chi sia penalmente responsabile dopo un infortunio.
Piuttosto, una disposizione capace di definire prima dell’evento i criteri secondo i quali devono essere esercitate le funzioni del sistema prevenzionistico.
Il nuovo articolo dovrebbe affermare alcuni principi fondamentali:
la designazione dell’RSPP non trasferisce gli obblighi propri del datore di lavoro;
gli apporti tecnico-specialistici del Servizio possiedono autonoma rilevanza professionale;
l’attività deve essere valutata considerando le informazioni disponibili o ragionevolmente acquisibili;
devono essere considerate le concrete condizioni nelle quali il Servizio è stato posto in condizione di operare;
il datore diligente può ragionevolmente fare affidamento sulle valutazioni specialistiche non manifestamente erronee;
l’affidamento non opera quando il datore conosca il rischio, ignori una segnalazione, non fornisca informazioni o risorse adeguate oppure si trovi di fronte a un pericolo manifesto;
gli obblighi non delegabili dell’articolo 17 rimangono integralmente fermi.
Non modificare l’articolo 17 è una scelta precisa
Nel corso dell’approfondimento tecnico effettuato da FEDIMI è emersa una considerazione importante.
La tutela dell’imprenditore rispetto all’errore tecnico del professionista non deve essere ottenuta riducendo gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Per questo FEDIMI non propone di modificare l’articolo 17.
La strada deve essere diversa.
Occorre distinguere la titolarità dell’obbligo dalla concreta competenza tecnica richiesta per adempiervi.
Il datore rimane titolare della valutazione.
Il professionista rimane responsabile della qualità del proprio contributo tecnico nei limiti delle proprie competenze.
La chiarezza nasce dalla distinzione delle funzioni, non dalla loro sovrapposizione.
Una valutazione ex ante, non costruita dopo l’infortunio
Esiste infine un principio trasversale che FEDIMI ritiene essenziale.
La condotta dei soggetti della prevenzione dovrebbe essere valutata sulla base delle informazioni, delle conoscenze tecniche e delle possibilità concretamente disponibili nel momento nel quale la decisione doveva essere assunta.
Il verificarsi successivo dell’infortunio non dovrebbe trasformare automaticamente un rischio in qualcosa che necessariamente avrebbe dovuto essere previsto.
Il criterio della ragionevole conoscibilità deve quindi essere applicato ex ante.
Anche questo principio opera in entrambe le direzioni.
Protegge il professionista rispetto a circostanze che non poteva ragionevolmente conoscere.
Ma protegge anche l’imprenditore rispetto a errori tecnici specialistici che, utilizzando la diligenza concretamente esigibile dal datore di lavoro, non erano riconoscibili.
Dalla responsabilità concentrata alla responsabilità coerente
Il sistema della sicurezza sul lavoro è necessariamente un sistema di responsabilità.
Ma proprio perché la responsabilità costituisce uno strumento essenziale della prevenzione, deve essere il più possibile chiaro chi deve fare cosa.
FEDIMI propone quindi un modello fondato su quattro criteri:
RESPONSABILITÀ PER COMPETENZA
RESPONSABILITÀ PER INFORMAZIONE
RESPONSABILITÀ PER DECISIONE
RESPONSABILITÀ PER ATTUAZIONE E VIGILANZA
A questi si aggiunge il principio dell’AFFIDAMENTO PROFESSIONALE QUALIFICATO.
Non significa frammentare la sicurezza.
Significa rendere più chiara la catena delle responsabilità.
Una proposta aperta al confronto
FEDIMI ritiene che una revisione di questa portata non possa essere costruita unilateralmente.
Per questo la Federazione ritiene opportuno aprire un confronto con le istituzioni competenti, le parti sociali, i professionisti della prevenzione, gli organi di vigilanza, il mondo accademico e gli esperti di diritto del lavoro e diritto penale.
L’obiettivo non deve essere stabilire chi debba rispondere dopo un infortunio.
L’obiettivo principale deve essere rendere più chiaro, prima che l’infortunio avvenga, chi deve conoscere, chi deve informare, chi deve valutare, chi deve segnalare, chi deve decidere e chi deve attuare.
È su questa chiarezza che può essere costruita una prevenzione più efficace.
Ed è su questa impostazione che FEDIMI propone di avviare una discussione per un possibile aggiornamento del D.Lgs. 81/2008.
Lidio Damiano Carboni
Responsabile Rapporti Istituzionali FED

