La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti

La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere, come di seguito specificato. Nella gran parte delle situazioni, è sufficiente compilare il modello MINI.

L’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS. L’attestazione dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. Se il dichiarante rileva inesattezze nell’attestazione o non ha ricevuto l’attestazione medesima entro il quindicesimo giorno lavorativo, al fine di rettificare l’attestazione o integrare la DSU per il calcolo dell’ISEE, deve compilare il Modulo FC.3 (vedi istruzioni).

ACCESSO alla compilazione della DSU

ISEE MINI-ORDINARIO

ISEE UNIVERSITA’

ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE

ISEE PER MINORENNI

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il presente modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1).

In alcuni casi, però, il modello MINI non è sufficiente. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In particolare, il modello MINI non può essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti:
✓ richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
✓ presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
✓ presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
✓ esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.
In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa.

L’ISEE ordinario contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Questo tipo di indicatore vale per la maggior parte delle prestazioni.

Gli studenti universitari sono tenuti a presentare annualmente il proprio ISEE sia per il pagamento delle tasse di iscrizione che per l’accesso a borse di studio, alloggi universitari ed eventuali altre prestazioni agevolate. Si presenta quindi, dopo aver superato i test di ingresso, al momento dell’iscrizione.

L’ ISEE socio sanitario residenziale è necessario quando si voglia accedere alle prestazioni sanitarie residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali per le persone.

L’ISEE Minorenni è appositamente destinato ai nuclei familiari con figli minori e prevede diverse modalità di calcolo in base alla situazione familiare. Coincide con l’ISEE ordinario quando i genitori sono sposati, che convivano o meno.

l’Isee corrente prende come riferimento i redditi dei 12 mesi precedenti o dei 2 mesi precedenti al momento della dichiarazione. L’isee corrente è utile quando i redditi o il patrimonio peggiorano e si intendono richiedere prestazioni assistenzali , bonus sussidi ecc, per i quali l’ISEE ordinario , facendo riferimento a una situazione economica migliore ma piu lontana nel tempo, non consentirebbe l’accesso.

  • Contratto di Locazione
  • Rapporti riferiti a depositi e conti correnti bancari e postali (vedi istruzioni)
  • Altre forme di patrimonio mobiliare (vedi istruzioni)
  • Per gli immobili posseduti all’estero: documentazione attestante valore ai fini IVIE
  • Dichiarazione rilasciata dall’istituto di credito attestante il capitale residuo del mutuo acceso solo per la costruzione o acquisto dell’immobile in riferimento ai due anni precedenti
  • Ultima dichiarazione dei Redditi (Mod.730 o Mod.Unico o CU)
  • Sentenza Divorzio/Separazione Assegni corrisposti/percepiti coniuge
  • Libretti autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU
  • Stato di Famiglia aggiornato alla data della richiesta(no autocertificazione)
  • Documento di Riconoscimento e C.F. Dichiarante
  • Documento di Riconoscimento e C.F. Membri Nucleo Familiare
  • Certificato di invalidità

Il Decreto Lavoro (D.L. n 48/2023) ha modificato la normativa riguardante il riconoscimento dei compensi per le DSU trasmesse dal CAF.
L’articolo 32, comma 2, del decreto ha infatti stabilito che sianooggetto di compenso:
1. le prime DSU trasmesse;
2. le DSU trasmesse successivamente alla primapurché presentino variazioni nella composizione del nucleo familiare
◦ anche da CAF diversi;
◦ nella stessa data oppure in date diverse;
◦ da parte dello stesso dichiarante o da altro componente il nucleo familiare.
“In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a
decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiarenel medesimo anno di
riferimento. Attraverso un Addendum alla Convenzione in essere con il Caf, l’Inps ha recepito tale modifica, stabilendo inoltre che: “I CAF si impegnano a non chiedere corrispettivi all’utenza per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 2, per il quale è corrisposto un compenso da parte dell’Istituto, […]”. Ne deriva, quindi, che per le DSU successive alla prima, presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento, sarà possibile chiedere un pagamento direttamente al cliente.
Con comunicato stampa del 29 settembre 2023, la Consulta nazionale dei CAF ha ribadito che, a partire dal 1° ottobre 2023, rimane gratuito esclusivamente il servizio di assistenza alle famiglie per la compilazione della prima DSU/ISEE e per quelle successive in presenza di variazione dei componenti il nucleo familiare. Pertanto, l’assistenza svolta dai CAF nella presentazione di DSU successive alla prima (ISEE ripetute), prive di variazione del nucleo familiare, sarà esclusa dalla gratuità del servizio con onere a carico del cittadino nella misura di 25,00 euro (prezzo massimo consigliato dalla Consulta dei Caf).

Leggi l’articolo completo (scarica)

CONTRIBUTO
Euro 12,50 SECONDA EMISSIONE

DATI BANCARI
Intestatario FED.IM.I FEDERAZIONE IMPRESE ITALIA
BPER BANCA – IBAN: IT22U0538773920000003898595
CAUSALE (obbligatoria): contributo associativo per attività istituzionale della federazione

Versamenti con cadenza mensile a seguito ricevimento rendiconto

L’Assistito potrà essere contattato telefonicamente dalla Segreteria Nazionale per chiarimenti e/o per mancanza di dati utili ai fini dell’elaborazione della propria Dichiarazione ISEE