Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità.
Non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. L’indennità di maternità, secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi devono inviare la domanda dopo il parto.

In caso di domanda di indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, la domanda può essere presentata antecedentemente al parto.

l termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Tempi di lavorazione RAPIDI, ricevuta INPS disponibile entro le 24/48 ore lavorativi che sarà inoltrata alla sede Territoriale (centro di raccolta di Patronato) richiedente.