ASSISTENZA FISCALE AI SENSI DELL’ART. 78 LEGGE N. 413/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il CAF CGN rispetta tutti i requisiti normativi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale nonché dell’apposizione del Visto di conformità sulle dichiarazioni elaborate dai propri Uffici Autorizzati.

L’Assistito potrà essere contattato telefonicamente per chiarimenti e/o per mancanza di dati utili ai fini dell’elaborazione della propria Dichiarazione Fiscale

CONTRIBUTO PER ELABORAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI
Euro 20,00 per Modello 730 singolo BASE (CU+spese mediche+immobili);
Euro 35,00 per Modello 730 congiunto BASE (CU+spese mediche+immobili);
Euro 35,00 per Modello 730 singolo con figli (CU + IMMOBILI + SPESE DETRAIBILI + SPESE DEDUCIBILI);
Euro 55,00 per Modello 730 congiunto con figli (CU + IMMOBILI + SPESE DETRAIBILI + SPESE DEDUCIBILI;
Euro 80,00 per Modello 730 singolo (CU + IMMOBILI + SPESE DETRAIBILI + SPESE DEDUCIBILI + LOCAZIONI BREVI+ RISTRUTTURAZIONI + CRIPTO VALUTE);
Euro 140,00 per Modello 730 congiunto (CU + IMMOBILI + SPESE DETRAIBILI + SPESE DEDUCIBILI + LOCAZIONI BREVI+ RISTRUTTURAZIONI + CRIPTO VALUTE);

DATI BANCARI
Intestatario FED.IM.I FEDERAZIONE IMPRESE ITALIA
BPER BANCA – IBAN: IT22U0538773920000003898595
CAUSALE (obbligatoria): contributo associativo per attività istituzionale della federazione

Versamenti con cadenza mensile a seguito ricevimento rendiconto

Ai sensi dell’art.16 co.1 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 164/1999, modificato dall’art.1 co. 67 lett. d) della Legge 147/2013, il CAF, così come i professionisti abilitati, sono obbligati alla conservazione:

  • di COPIA delle dichiarazioni elaborate, dei prospetti di liquidazione relativi (modelli 730-3) e della documentazione a base del visto di conformità;
  • dei modelli 730-1 (scheda 8, 5 e 2 per mille) con le scelte espresse dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Si ricorda inoltre che la documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; la scadenza è stabilita dalla Legge 208/2015, art.1 co. 130-132. Tale disposizione trova applicazione in quanto l’atto di contestazione e di irrogazione devono essere notificati dagli organi di controllo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.

Quindi, in riferimento al 730/2025 redditi 2024 la conservazione dovrà avvenire almeno fino al 31 dicembre del 2030.

Per gli oneri pluriennali (spese di ristrutturazione, interessi passivi sui mutui, ecc.) la conservazione è obbligatoria fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all’indicazione dell’ultima rata di detrazione.

I CAF e professionisti abilitati sono obbligati alla conservazione di copia della dichiarazione 730, dei prospetti di liquidazione, delle scelte 8, 5 e 2 per mille (modello 730-1) e di tutta la documentazione a base del visto di conformità secondo i termini indicati sopra.

I documenti possono essere conservati in modalità cartacea o digitale, così come specificato dalla Risoluzione 57/E del 2014. Si ricorda che, sempre su indicazione dell’Agenzia stessa, i seguenti documenti devono essere conservati presso lo studio firmati dal contribuente:

  • Autocertificazioni;
  • Mandato unico (delega CU e/o Precompilato);
  • Scheda 730-1 (scheda 8, 5 e 2 per mille);
  • Informativa privacy;
  • Modello 730.