Il pagamento diretto degli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) all’INPS avviene in casi specifici, soprattutto quando il datore di lavoro è inattivo (cessato o fallito).
In questi casi, i lavoratori devono presentare una domanda all’INPS allegando le dichiarazioni necessarie per attestare la situazione. L’importo dell’ANF viene calcolato in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, secondo le tabelle annualmente pubblicate dall’INPS.
Quando si richiede il pagamento diretto
- Ditte cessate o fallite:
se il datore di lavoro non è più attivo, il lavoratore può richiedere il pagamento diretto all’INPS.
- Situazioni eccezionali:
in passato, ad esempio durante l’emergenza COVID-19, l’INPS ha previsto pagamenti diretti per i lavoratori le cui aziende non avevano potuto corrispondere l’ANF a causa del mancato pagamento datoriale
- Dichiarazione del datore di lavoro:attesta la data di cessazione o fallimento, le cause della mancata erogazione dell’ANF e l’impegno a non effettuarlo successivamente.
- Dichiarazione del curatore fallimentare:se l’azienda è fallita, è necessaria una dichiarazione che attesti gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro.
- Dichiarazione del lavoratore:un documento in cui il lavoratore dichiara di non aver ricevuto l’assegno e si impegna a non richiedere il credito nel passivo fallimentare.
Calcolo dell’ANF.
L’importo è determinato in base alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare, nonché al reddito complessivo dello stesso. Le tabelle con gli importi aggiornati vengono pubblicate dall’INPS annualmente e sono valide dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
è possibile registrare una domanda per azienda per anno ANF ed è consentita una sola domanda in essere per anno ANF
DOCUMENTI DA SCARICARE E RICARICARE NEL FORM DI RICHIESTA DELLA DOMANDA
