Il pagamento diretto degli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) all’INPS avviene in casi specifici, soprattutto quando il datore di lavoro è inattivo (cessato o fallito).
In questi casi, i lavoratori devono presentare una domanda all’INPS  allegando le dichiarazioni necessarie per attestare la situazione. L’importo dell’ANF viene calcolato in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, secondo le tabelle annualmente pubblicate dall’INPS.
Quando si richiede il pagamento diretto
  • Ditte cessate o fallite:
se il datore di lavoro non è più attivo, il lavoratore può richiedere il pagamento diretto all’INPS.
  • Situazioni eccezionali:
in passato, ad esempio durante l’emergenza COVID-19, l’INPS ha previsto pagamenti diretti per i lavoratori le cui aziende non avevano potuto corrispondere l’ANF a causa del mancato pagamento datoriale
  • Dichiarazione del datore di lavoro:
    attesta la data di cessazione o fallimento, le cause della mancata erogazione dell’ANF e l’impegno a non effettuarlo successivamente.
  • Dichiarazione del curatore fallimentare:
    se l’azienda è fallita, è necessaria una dichiarazione che attesti gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro.
  • Dichiarazione del lavoratore:
    un documento in cui il lavoratore dichiara di non aver ricevuto l’assegno e si impegna a non richiedere il credito nel passivo fallimentare.

    Calcolo dell’ANF.

     
     

    L’importo è determinato in base alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare, nonché al reddito complessivo dello stesso. Le tabelle con gli importi aggiornati vengono pubblicate dall’INPS annualmente e sono valide dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

    è possibile registrare una domanda per azienda per anno ANF ed è consentita una sola domanda in essere per anno ANF

DOCUMENTI DA SCARICARE E RICARICARE NEL FORM DI RICHIESTA DELLA DOMANDA

LIBERATORIA PER PATRONATO (download)

MANDATO DI ASSISTENZA PATRONATO (download)